LEGGE 21 giugno 2023, n. 74
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (23G00088)(GU n.143 del 21-6-2023 - Suppl. Ordinario n. 23)
Vigente al: 22-6-2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 giugno 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22
APRILE 2023, N. 44
All'articolo 1:
al comma 1, la parola: «percentuali» e' sostituita dalla
seguente: «quote»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «, che e' parte integrante del
presente decreto, e» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al
presente decreto;»;
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «, che e' parte integrante del
presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al
presente decreto»;
al terzo periodo, dopo le parole: «ingegneria dei trasporti e
meccanica» sono inserite le seguenti: «nonche' di ingegneria
idraulica e ambientale»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di
personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a procedere
allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della
valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non
dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area
funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni
centrali, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca -
codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unita' da
inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo
di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi
dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e
dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie
coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della
citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-bis,
del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di cui
al primo periodo puo' essere avviata, con determinazione adottata
dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello
svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di
candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale
pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico
profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il
primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
al comma 4, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono
stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui
necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi
pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di
validita'»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in
deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui
all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in possesso di specifiche professionalita'. Gli incarichi
riferiti al trattenimento in servizio cessano in ogni caso al 31
dicembre 2026»;
al comma 5, dopo le parole: «una riserva di posti» sono inserite
le seguenti: «non inferiore al 10 per cento e»;
al comma 6, le parole: «presso ENIT» sono sostituite dalle
seguenti: «presso l'ENIT»;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6
marzo 2017, n. 40, e' sostituito dal seguente:
"4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il
servizio civile universale senza demerito e' riservata una quota pari
al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale
non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei
soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo
1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5,
primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo
52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se
la riserva di cui al primo periodo non puo' operare integralmente o
parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tali frazioni si
cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per
l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima
amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in
cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria
degli idonei"»;
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato
attraverso modalita' concorsuali, l'Agenzia puo' riservare una quota
non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per
l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di
rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b),
in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del
personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla
data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio
continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia";
b) all'articolo 17, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale
altresi', sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale,
nel limite di cinquanta unita', appartenente alle pubbliche
amministrazioni, alle autorita' indipendenti e alle societa' a
controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su
specifica richiesta e secondo modalita' individuate d'intesa con i
soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a
carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si
applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12,
comma 1. Il personale di cui al primo periodo puo' essere inquadrato,
con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del
personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il
termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al
relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con
le modalita' e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia,
adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223
del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse
esperienze e anzianita' di servizio, delle competenze acquisite, dei
requisiti di professionalita' posseduti e dell'impiego nell'Agenzia.
Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del
presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il
trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera
b), gia' inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, puo' essere
reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del
presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del
citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31
dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al
terzo periodo del presente comma e' computato nel numero dei posti
previsti per la prima operativita' dell'Agenzia, di cui all'articolo
12, comma 4"»;
al comma 11, lettera a), le parole: «, nonche' per i titolari»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' dei titolari»;
dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del
sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del
numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto
conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8,
comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali
dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali
soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere
integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del
Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale
amministrativo gia' assegnato alle medesime circoscrizioni»;
al comma 12:
al primo periodo, dopo le parole: «per energia» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «in posizione di
fuori ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o in
posizione di»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio
2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: "dalla" e'
sostituita dalle seguenti: "da un ufficio dirigenziale di livello non
generale tra quelli della";
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "il dirigente di
livello generale della Direzione generale" sono sostituite dalle
seguenti: "un dirigente di livello non generale della Direzione
generale".
12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis
nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre
2010, n. 183, le parole: "di dodici mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "di trentasei mesi".
12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina
sulla responsabilita' amministrativo-contabile, all'articolo 21,
comma 2, primo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2024";
b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", ad esclusione di quelli previsti o
finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge l° luglio 2021, n. 101".
12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la
possibilita' di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche
e le collaborazioni a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche
per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi
storici e di direttore degli Istituti storici di cui al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005,
n. 255»;
al comma 13:
all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,»;
alla lettera h), le parole: «a decorrere dall'anno 2024 annui»
sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2024»;
al comma 14:
all'alinea, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «dai commi da 1 a 13»;
alla lettera b), le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2024»;
alla lettera c):
all'alinea, le parole: «del Programma Fondi di riserva e
speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi di
riserva e speciali"»;
ai numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), le parole: «2023
e a» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e»;
al numero 11), le parole: «2023 e a 22.350 annui» sono
sostituite dalle seguenti: «2023 e 22.350 euro annui»;
ai numeri 12) e 13, le parole: «2023 e a» sono sostituite
dalle seguenti: «2023 e»;
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di
cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130";
b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "ed eventuali
altri Ministeri" sono inserite le seguenti: ", agenzie ed enti";
c) all'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
integrate con rappresentanti dell'ANSFISA".
14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: "dello sviluppo
economico," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "e della salute,"
sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,";
3) al terzo periodo, le parole da: "per le merci
assimilabili" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "per le merci assimilabili puo' altresi' essere imposto
l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i
criteri e le modalita' determinati dall'ANSFISA";
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "della tutela
del territorio e del mare," sono inserite le seguenti: "acquisito il
parere dell'ANSFISA,»;
c) al comma 7, alinea, dopo le parole: "del territorio e del
mare," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere
dell'ANSFISA,";
d) al comma 12, le parole: "Lo speditore o il trasportatore
che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti
rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID" sono
sostituite dalle seguenti: "I soggetti che violano gli obblighi di
sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi
1.4.2 e 1.4.3 del RID" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'accertamento delle violazioni e' svolto dai soggetti individuati
dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA".
14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14
maggio 2019, n. 50, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 35".
14-quinquies. Le amministrazioni competenti provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a
14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' inserito il seguente:
"7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla
formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1
indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti
risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili,
prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite
dallo Stato o dall'Unione europea, nonche' le metodologie formative
da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le
amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno
dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per
svolgere attivita' di formazione con risorse interne e per esercitare
la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti
specifici percorsi formativi".
14-septies. Nell'ambito della revisione della disciplina in
materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore
privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999,
n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di
persone con disabilita' per le quali si riscontra una maggiore
difficolta' di inserimento lavorativo».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale). - 1.
Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", che puo' essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati
di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma";
2) al comma 5-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati
collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti
successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia
all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei
mesi dall'assunzione, l'amministrazione puo' procedere allo
scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo";
b) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente:
"Art. 35.1 (Concorsi su base territoriale). - 1. I concorsi
unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i
bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare
domanda di partecipazione per non piu' di uno dei profili oggetto del
bando e, rispetto a tale profilo, per non piu' di un ambito
territoriale.
2. L'amministrazione puo' coprire i posti di ciascun
profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante
scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il
medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il
maggior numero di idonei";
c) all'articolo 35-quater, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
"3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1,
lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono
prevedere lo svolgimento della sola prova scritta";
d) all'articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, le parole:
"dall'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle
seguenti: "dalle amministrazioni".
Art. 1-ter (Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno
2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle
commissioni di esame). - 1. All'articolo 3 della legge 19 giugno
2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli
enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della
propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi
prevista dal presente comma";
b) al comma 14, dopo le parole: "concorso pubblico per
l'accesso a un pubblico impiego" sono inserite le seguenti: "presso
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001".
Art. 1-quater (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande
Progetto Pompei). - 1. Dopo il secondo periodo del comma 5
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' inserito il
seguente: "Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore
generale di progetto e' coadiuvato dal vice direttore generale
vicario di cui al comma 1, al quale il direttore generale di progetto
puo' altresi' delegare una o piu' funzioni amministrative e
contabili".
2. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-ter:
1) al primo periodo, le parole da: "assicurare la tutela e
la valorizzazione del sito archeologico di Pompei" fino a: "articolo
1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91" sono sostituite dalle
seguenti: "proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal
piano di gestione del sito UNESCO 'Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata', lo svolgimento delle funzioni del
direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo
1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91";
2) al primo periodo, dopo le parole: "struttura di
supporto" sono inserite le seguenti: "al direttore generale di
progetto";
3) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2023"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026";
4) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e dal 2024 al 2026";
5) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai
relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017
al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse
disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei";
6) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il direttore
generale di progetto assume la denominazione di 'direttore generale
per il supporto all'attuazione dei programmi' e svolge altresi'
funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attivita'
finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa
nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare
riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi
Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro della
cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44";
b) al comma 5-quater, le parole: "per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026"».
All'articolo 2:
al comma 2, lettera b), le parole: «del decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto».
All'articolo 3:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma 5
quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli
uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e
degli enti locali, purche' la carica elettiva non sia esercitata
presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel
rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione vigente
senza aggravio per la finanza pubblica»;
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al primo
periodo» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del
presente comma"»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza
migratoria che sta interessando il territorio nazionale, con
particolare riferimento alla regione Calabria, e di realizzare gli
interventi occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee
condizioni di accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare
processi volti a determinare condizioni di utile integrazione nel
territorio, le amministrazioni comunali interessate sono autorizzate,
anche in deroga alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma
3-quinquies a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante
organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova
selettiva, i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione
sociale rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di
mobilita' in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui
criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in
Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le
parti sociali il 7 dicembre 2016, gia' utilizzati dalle predette
amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al
pubblico impiego.
3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis possono essere
finalizzati altresi' all'attuazione dei progetti del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e degli adempimenti connessi nonche' di
interventi e iniziative per fronteggiare il dissesto idrogeologico,
con riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa
adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle attivita'
relative ai predetti progetti, interventi e iniziative.
3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate le modalita' di attuazione di quanto
disposto dai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo.
3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni
interessati per le assunzioni previste dai commi 3-bis e 3-ter, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse
sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale
strettamente necessarie all'attuazione delle finalita' di cui ai
commi 3-bis e 3-ter, il cui costo non sia sostenibile ai sensi
dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a
valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune
beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato
nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30
dicembre 2021, n. 234»;
al comma 4, le parole: «di revisione."» sono sostituite dalle
seguenti: «di revisione»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «lettera a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i
regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto
a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze
di specificita' territoriale.
5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti
disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici
per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti
non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia
maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali
per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato
previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza
pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono
effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della
stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma
prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma
1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per
il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure
di cui al comma 5 del presente articolo»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, la parola: "5.000" e' sostituita dalla seguente:
"15.000".
6-ter. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
"3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal
1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono
erogati per ulteriori cinque anni".
6-quater. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola:
"ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trentasei"».
6-quinquies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini
della determinazione delle capacita' assunzionali per gli anni
2023-2026, puo' computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal
servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente,
sia quelle programmate nel medesimo anno, fermo restando che le
assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle
cessazioni che danno luogo al relativo turn over.
6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po puo'
procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di idonei
all'assunzione di personale, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, in materia di assunzione di personale presso enti
locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009,
del 2012 e del 2016). - 1. Al comma 3 dell'articolo 57 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il personale assunto ai sensi del presente comma
non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4
della legge 12 marzo 1999, n. 68".
Art. 3-ter (Misure per favorire il reclutamento di giovani nella
pubblica amministrazione). - 1. Fino al 31 dicembre 2026, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle
facolta' assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi
ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in
materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo
determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi,
giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi
pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le procedure per il
reclutamento, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei
punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la
media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione
degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle
eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la
tipologia dei posti messi a concorso, nonche' una prova orale in cui
e' valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo
35-quater, comma 1, lettera a), secondo periodo, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. A parita' di punteggio e' preferito il
candidato piu' giovane di eta'.
2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al comma 1
possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni
universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle universita'
italiane per l'individuazione, attraverso le modalita' di cui al
medesimo comma 1, di studenti di eta' inferiore a 24 anni, che
abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a
tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite
del 10 per cento delle facolta' assunzionali esercitabili, in
relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni
legislative vigenti in materia, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti altresi' i
contenuti omogenei delle convenzioni.
3. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 e' inquadrato
nell'area dei funzionari. Alla scadenza dei contratti di cui ai
predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico
impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il
rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei
limiti delle facolta' assunzionali gia' utilizzate ai sensi dei
medesimi commi 1 e 2.
4. I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono
prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia
aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia
stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso».
All'articolo 4:
al comma 2, le parole: «Con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Con
regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica» e
la parola: «renderli» e' sostituita dalla seguente: «renderle».
All'articolo 5:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), capoverso 2, lettera b), dopo le parole:
«un'anzianita' complessiva» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,»;
al numero 3), capoverso 7, alinea, la parola: «definite» e'
sostituita dalla seguente: «definiti»;
alla lettera b):
all'alinea, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle
seguenti: «dai seguenti»;
al capoverso 1, la lettera c) e' soppressa;
dopo il capoverso 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1
del presente articolo nonche' quelli eventualmente previsti
nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono
essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non
piu' di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di
concorso»;
al comma 3, dopo le parole: «"e 2021/2022"» sono inserite le
seguenti: «, ovunque ricorrono,»;
al comma 8, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite
dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo»;
al comma 10, le parole: «dei commi 5 e 6,» sono sostituite dalle
seguenti: «dei commi 5 e 6»;
al comma 11, le parole: «dalle graduatorie» sono sostituite dalle
seguenti: «a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie» e
le parole: «e dai relativi elenchi aggiuntivi» sono sostituite dalle
seguenti: «e nei relativi elenchi aggiuntivi,»;
al comma 15, primo periodo, le parole: «nel corso di vigenza»
sono sostituite dalle seguenti: «nel corso della vigenza»;
il comma 16 e' sostituito dal seguente:
«16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti
di cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024,
in ogni caso, la procedura di cui al comma 5»;
al comma 17, le parole da: «, per i quali il percorso annuale»
fino a: «sono immessi in ruolo sui» sono sostituite dalle seguenti:
«sono assegnatari dei», le parole: «a decorrere dall'anno» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano
le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12»;
al comma 18, le parole: «del Programma Fondi di riserva e
speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi di
riserva e speciali"»;
al comma 20, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al
personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria,
a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su
ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59"»;
dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
«20-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina
della mobilita' interregionale dei dirigenti scolastici in sede
contrattuale e in deroga a quella gia' prevista nella medesima sede,
esclusivamente per le operazioni di mobilita' dell'anno scolastico
2023/2024 e' reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti
vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non
devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio
relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/ 2025 e 2025/2026. Per
la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi
degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di
diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei
casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della
necessita' di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono
l'immissione in ruolo nella regione medesima.
1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui
al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti
disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti
possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza
rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque,
senza necessita' di assenso da parte dell'ufficio scolastico
regionale della regione di richiesta destinazione".
20-ter. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca
della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico,
adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno
partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai
sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13
luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi
per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26
novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a
decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza
rispetto alle operazioni di mobilita' interregionale e di immissione
in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano
superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il
relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza
demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di
dirigente scolastico»;
al comma 21, lettera b), le parole: «del decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;
dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:
«21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal
seguente: "A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere
disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite
massimo di centocinquanta unita' di personale, presso: a) enti e
associazioni che svolgono attivita' di prevenzione del disagio
psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di
tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in
tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i
dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di
studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; b)
associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti
cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni
che svolgono, per loro finalita' istituzionale, attivita' nel campo
della formazione e della ricerca educativa e didattica".
21-ter. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta
almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30
giugno 2023";
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresi'
per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i
laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese
quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non
esclusiva, dagli ITS Academy"».
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: «dell'allegato 2» sono inserite le
seguenti: «annesso al presente decreto,»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. E' autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno
2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per
adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai
parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo
decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a euro 1 milione per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale»;
al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «a decorrere
dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere
dall'anno»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. E' autorizzata, in favore del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 200.000
annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle
iniziative di formazione per il personale della predetta
amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro
200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
5-ter. Il Governo e' autorizzato ad apportare all'articolo 1,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, le modifiche necessarie ad
incrementare il numero complessivo degli uffici di livello
dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
di dieci unita', nonche' a sopprimere il primo periodo del comma
8-bis dell'articolo 5 del medesimo decreto. Gli uffici istituiti ai
sensi del periodo precedente sono assegnati esclusivamente a
personale della carriera diplomatica in servizio».
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole:
«del presente comma» e' inserito il seguente segno d'interpunzione:
«,» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti:
«annui a decorrere dal»;
al comma 2, lettera a), numero 2), la parola: «Libro», ovunque
ricorre, e' sostituita dalla seguente: «libro» e la parola: «Titolo»
e' sostituita dalla seguente: «titolo»;
al comma 3, le parole: «dalla tabelle» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla tabella» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «annessi al presente decreto».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Disposizioni in materia di funzioni di polizia
forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di
personale ispettivo con compiti di polizia ambientale). - 1. Al
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 161, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresi' le funzioni
di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli
specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad
altre amministrazioni dello Stato";
b) all'articolo 161, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia
forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri";
c) dopo l'articolo 161 e' inserito il seguente:
"Art. 161-bis (Personale ispettivo con compiti di polizia
ambientale) - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle
funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto
del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono
stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali
per lo svolgimento delle attivita' ispettive, prevedendo il principio
della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite
nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzieta'
dell'intervento ispettivo.
2. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono
individuati:
a) il personale incaricato degli interventi ispettivi
svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione
europea, nazionale e regionale in materia ambientale;
b) i requisiti che il predetto personale deve possedere
nonche' le relative attivita' di formazione e aggiornamento".
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 7-ter (Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro della difesa). - 1. Il Ministero della difesa e'
autorizzato ad incrementare di venti unita' di personale, a decorrere
dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta
collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli
previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale
e' corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato
ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le
finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di euro
177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno
2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro
177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere dall'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
All'articolo 8:
al comma 1, capoverso 13-sexies, al primo periodo, le parole: «de
La Maddalena» sono sostituite dalle seguenti: «della Maddalena» e, al
secondo periodo, dopo le parole: «La remunerazione del
sub-commissario» sono inserite le seguenti: «, il cui incarico cessa
entro il 31 dicembre 2024,»;
All'articolo 9:
al comma 2, lettera d), numero 1), la parola: «soppressa» e'
sostituita dalla seguente: «abrogata»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono
altresi' assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza
vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a
scopo di lucro, purche' siano svolti in regime di indipendenza, non
comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non
determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attivita'
didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita'
di appartenenza".
2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle
attivita' di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e
ai ricercatori a tempo pieno e' consentito lo svolgimento di
attivita' extra-istituzionali realizzate in favore di privati o enti
pubblici ovvero per motivi di giustizia, purche' prestate senza
vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi
e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214»;
al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, le parole:
«riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata» sono
sostituite dalle seguenti: «assegnata con applicazione di tassi
forfetari o comunque non soggetta»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza per la missione 4, "Istruzione e
Ricerca" - componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - linea di
investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato
di infrastrutture di ricerca e innovazione" e di favorire l'apporto
delle migliori professionalita' accademiche e di ricerca nonche' il
rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31
dicembre 2025 le universita' statali e non statali direttamente
impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di
ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture
tecnologiche di innovazione possono procedere, nell'ambito delle
relative disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche
in deroga ai requisiti temporali di stabilita' ivi previsti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «dirigenti
di ricerca, nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti di
ricerca nonche'» e le parole: «riconosciuta a tassi forfettari, o
comunque non destinata» sono sostituite dalle seguenti: «assegnata
con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. In relazione alle accresciute attivita', anche connesse
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero dell'universita'
e della ricerca e' autorizzato a rideterminare la dotazione
finanziaria destinata all'indennita' accessoria di diretta
collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre
2020, n. 165, in misura pari a 1,25 milioni di euro annui. Alla
copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a euro 597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 10:
al comma 1, dopo le parole: «e' autorizzata» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 2, le parole: «Fondi di riserva e speciali» sono
sostituite dalle seguenti: «"Fondi di riserva e speciali"».
All'articolo 11:
al comma 2, le parole: «del programma dei "Fondi» sono sostituite
dalle seguenti: «del programma "Fondi».
All'articolo 12:
al comma 1, capoverso 3:
al secondo periodo, le parole: «o altra analoga posizione» sono
sostituite dalle seguenti: «o in altra analoga posizione»;
al terzo periodo, le parole: «per tutta la durata del
collocamento un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite
dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti
equivalente»;
al comma 2, terzo periodo, le parole: «Alla relativa copertura»
sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al presente comma,
pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025,» e le parole: «Ministero dell'ambiente della
sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica».
All'articolo 13:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «si avvale» sono inserite
le seguenti: «di personale» e le parole: «per ciascun ente» sono
sostituite dalle seguenti: «, per ciascun ente,»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di meglio coadiuvare l'attivita' dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel suo
ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi e
degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione
amministrativo-contabile che garantisca la presenza di un esponente
della magistratura contabile e di un diretto rappresentante del
Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-octies, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo, dopo le
parole: "componenti effettivi" sono inserite le seguenti: "e un
supplente" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un
componente effettivo, con funzioni di presidente, e' scelto tra i
magistrati contabili; sono scelti tra i dirigenti del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica un ulteriore componente
effettivo, collocato fuori ruolo per la durata del mandato, con
contestuale indisponibilita' di un numero di posti di funzione
dirigenziale equivalente sul piano finanziario presso il medesimo
Ministero, e un componente supplente". Il decreto ministeriale di
nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di
quello attualmente in carica, e' adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto»;
alla rubrica, le parole: «Avvalimento da parte del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e
ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «Avvalimento di personale
dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica».
All'articolo 14:
al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, le
parole: «al comma 1, nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «al
comma 1 del presente articolo nonche'»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annesso
al presente decreto»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le risorse destinate agli uffici di diretta
collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy sono
incrementate di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023. A
tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui a decorrere
dall'anno 2023.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro
1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy»;
al comma 3:
al secondo periodo, le parole: «tabella A dell'Allegato 1 che
costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «tabella B dell'allegato 2 annesso al presente
decreto»;
il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'Unita' fornisce
supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi,
coordina le attivita' di programmazione e di indirizzo svolte dal
Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche
sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale
dell'Italia»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 dicembre 2022, n. 204, e' autorizzato a incrementare il
contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di
venti unita'. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno 2023
e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Al di fuori del contingente di personale di cui al primo
periodo, possono essere assegnati agli uffici di diretta
collaborazione fino a dieci esperti e consulenti, che svolgono la
loro attivita' a titolo gratuito»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' attribuito anche lo
svolgimento delle attivita' finalizzate alla prevenzione e al
contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi a oggetto
lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo
svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo
articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali
del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' definita, nei limiti
delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione
della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione
di "Struttura per la prevenzione antimafia", e sono individuate le
aliquote di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui la stessa puo'
avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unita' di livello non
dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico
del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo e'
collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli
insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo
svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano-Cortina 2026 si applicano altresi' le procedure e le modalita'
di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di
garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle
relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39,
comma 9, del citato codice individua, attraverso l'adozione delle
linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto
decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per accelerare le
procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione
fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono,
nonche' l'ambito delle attivita' esenti. Per le finalita' di cui al
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno
2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "o con la prescrizione delle misure di cui
all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1,
quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono
riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le
funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo
94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi,
d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo
interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo
della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata
delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis, il
direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi
formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione
occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa,
rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede
all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma
6";
c) al comma 8, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione
collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale"».
All'articolo 15:
al comma 1, lettere a), b) e c), le parole: «, che costituisce
parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 2, le parole: «, sono preposti» sono sostituite dalle
seguenti: «sono preposti»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «Con regolamento di cui
all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo» e, al secondo periodo, le parole:
«dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla data della sua entrata in vigore»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei
servizi di polizia e' autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo
scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei
non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 20
maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia
di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o
quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni
intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del
relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66,
commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
al comma 5, le parole: «2037, pari a euro» sono sostituite dalle
seguenti: «2037 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono
sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 6, le parole: «2037, pari a euro» sono sostituite dalle
seguenti: «2037 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono
sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 9, le parole: «2032, pari a euro» sono sostituite dalle
seguenti: «2032 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono
sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 10, le parole: «865.434 per l'anno 2023, pari a euro»
sono sostituite dalle seguenti: «828.567 per l'anno 2023 e a euro» e
le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a
decorrere dall'anno»;
al comma 13, le parole: «2036, pari a euro» sono sostituite dalle
seguenti: «2036 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono
sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 14, la parola: «previsioni» e' sostituita dalla
seguente: «disposizioni», le parole: «2026, pari a euro» sono
sostituite dalle seguenti: «2026 e pari a euro» e le parole: «a
decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere
dall'anno»;
al comma 15:
alla lettera a), capoverso Art. 19-ter, comma 1:
alla lettera c), le parole: «del medesimo decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo»;
alla lettera e), le parole: «fermo restando le previsioni di
cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le
disposizioni dell'articolo»;
alla lettera g), dopo le parole: «della polizia
penitenziaria» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «, che costituiscono parte
integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«annessi al presente decreto»;
al comma 16, alinea, al primo periodo, le parole: «a decorrere
dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere
dall'anno» e, al secondo periodo, dopo le parole: «della polizia
penitenziaria» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 17, le parole: «2041, pari a euro» sono sostituite dalle
seguenti: «2041 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono
sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 18, la parola: «previsioni» e' sostituita dalla
seguente: «disposizioni», le parole: «2040, pari a euro» sono
sostituite dalle seguenti: «2040 e pari a euro» e le parole: «a
decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere
dall'anno»;
al comma 19:
all'alinea, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite
dalle seguenti: «prevenzione degli incendi»;
alla lettera a):
all'alinea, le parole: «616 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: « 617 unita'»;
dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unita' nella
qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano
funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unita' nella
qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative»;
al numero 2), le parole: «dei ruoli del ruolo» sono
sostituite dalle seguenti: «dei ruoli» e dopo le parole: «di
dirigente superiore che espleta funzioni operative» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: « ,»;
alla lettera e), dopo le parole: «del 15 novembre 2016» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «e, per
il rimanente 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, e, per
il rimanente 30 per cento,» e le parole: «legge 27 novembre 2017, n.
205» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2017, n.
205»;
alla lettera o), le parole: «legge 27 novembre 2017, n. 205»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
al comma 20, le parole: «pari a euro 42.691.883 per l'anno 2024,
pari a euro 43.632.839 per l'anno 2025, pari a euro 53.531.461 per
l'anno 2026, pari a euro 54.215.381 per l'anno 2027, pari a euro
54.663.051 per l'anno 2028, pari a euro 54.772.069 per l'anno 2029,
pari a euro 54.986.947 per l'anno 2030, pari a euro 55.598.295 per
l'anno 2031, pari a euro 55.906.449 per l'anno 2032, pari a euro
56.034.611 per l'anno 2033, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2034,
pari a euro 56.084.196 per l'anno 2035, pari a euro 56.105.670 a
decorrere dal 2036» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro
42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025,
pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per
l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro
54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030,
pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per
l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro
56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e
pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036»;
al comma 21, le parole: «2026, pari a euro» sono sostituite dalle
seguenti: «2026 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono
sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
il comma 22 e' sostituito dal seguente:
«22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da
1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per
l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933
per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro
114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a
euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031,
a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno
2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per
l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186
per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro
123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a
euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a
decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a
decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo
1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;
al comma 25:
al primo periodo, dopo le parole: «e' autorizzata» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «nel 2032, e» sono sostituite
dalle seguenti: «nel 2032 e» e le parole: «e a di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «e di euro»;
al comma 28, le parole: «agli organici» sono sostituite dalle
seguenti: «negli organici» e dopo le parole: «di pubblica sicurezza
e» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 32, la parola: «soppresso» e' sostituita dalla seguente:
«abrogato»;
al comma 34, le parole: «dall'anno 2024 all'anno 2026» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026» e le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle
seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
al comma 35, dopo le parole: «dall'articolo 3 del» sono inserite
le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 36, le parole: «31 e 35» sono sostituite dalle seguenti:
«34 e 35» e le parole: «per euro 450.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «per 450.000 euro».
All'articolo 16:
al comma 1:
alla lettera a), la parola: «sostitute» e' sostituita dalla
seguente: «sostituite» e le parole: «a decorrere» sono sostituite
dalle seguenti: «annui a decorrere»;
alla lettera b):
al numero 2), le parole: «al 2032,» sono sostituite dalle
seguenti: «al 2032» e le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle
seguenti: «annui a decorrere»;
al numero 3), le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle
seguenti: «annui a decorrere»;
al numero 4), la parola: «ricorrano» e' sostituita dalla
seguente: «ricorrono» e le parole: «a decorrere» sono sostituite
dalle seguenti: «annui a decorrere»;
ai numeri 5) e 6), le parole: «a decorrere» sono sostituite
dalle seguenti: «annui a decorrere».
All'articolo 17:
al comma 1:
alla lettera d), le parole: «per l'anno 2027,» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2027 e»;
alla lettera e), le parole: «, che e' parte integrante del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al
presente decreto»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «2037, euro» sono
sostituite dalle seguenti: «2037 ed euro» e le parole: «a decorrere
dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere
dall'anno»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «2028, euro» sono
sostituite dalle seguenti: «2028 ed euro», le parole: «a decorrere
dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere
dall'anno» e le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali»
sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi di riserva e
speciali"».
Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Disposizioni per la tutela del personale
appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonche' ai corpi
forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province
autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Il comma 1-bis dell'articolo
19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e' sostituito
dal seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali
ricorrono tutti i seguenti requisiti:
a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui
all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso
provvedimento del sindaco, dell'armera del corpo o servizio di
polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel
caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso
elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle
stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche
previste dall'articolo 14 del medesimo regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'interno n. 145 del 1987".
2. E' in facolta' dei corpi forestali della regione Friuli
Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano
dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che
nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina. Tali
strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e
non possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con
decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione
Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento
emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i
quali il personale e' dotato degli strumenti di autodifesa di cui al
presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso,
nonche' i termini e le modalita' del servizio prestato con gli
strumenti medesimi».
All'articolo 18:
al comma 1, lettera d), dopo le parole: «comma 11, del» sono
inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «della Regione Valle
d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della regione
autonoma Valle d'Aosta,»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «del decreto-legge del»
sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre
2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria
relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento
dei lavori avviate nel primo semestre 2023";
b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
"d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi
beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia
stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369
nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano
state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonche' gli
interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al
Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei
lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e
con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura
prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli
interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo,
con le modalita' indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, limitatamente agli importi gia' preassegnati o richiesti
mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono
partecipare, altresi', a tale procedura anche gli interventi relativi
alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente
alla quota lavori".
4-ter. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41, le parole: "ad ogni titolo rientranti fra i progetti
PNRR" sono sostituite dalle seguenti: ", compresi quelli ad ogni
titolo rientranti fra i progetti PNRR,".
4-quater. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "a valere sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027" sono
sostituite dalle seguenti: "mediante corrispondente riduzione della
dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027";
b) al secondo periodo, le parole: "ed e' compresa nel Piano
sviluppo e coesione della regione Calabria" sono sostituite dalle
seguenti: "in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione
Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro quindici
giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli
interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di
progetto, nonche' il cronoprogramma procedurale per l'attuazione
degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato"».
All'articolo 19:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «di euro a decorrere» sono
sostituite dalle seguenti: «di euro annui a decorrere»;
al secondo periodo, le parole: «e' incrementato» sono
sostituite dalle seguenti: «e' incrementata» e le parole: «di euro a
decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «di euro annui a
decorrere»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «(AGENAS) di cui» sono
sostituite dalle seguenti: «(AGENAS), di cui» e le parole: «, a
decorrere dall'anno 2023, di 2.000.000 di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «afferenti la
contrattazione» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alla
contrattazione» e le parole: «del decreto-legge n. 78 del 2010. .»
sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 78 del
2010.»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «ad essi applicabile» sono
sostituite dalle seguenti: «ad esso applicabile»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, le parole: "addetto al servizio di
emergenza-urgenza" sono soppresse»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il
comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
"5-bis. Le universita' e le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia,
conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e
dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto
delle iniziative concernenti l'integrazione nonche' di sostegno ad
azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti,
compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno
del benessere psicologico, nell'ambito dell'universita' o
dell'istituzione stessa. L'incarico e' conferito a personale docente
in servizio presso l'universita' o l'istituzione, senza nuovi o
maggiori oneri a carico delle medesime"»;
al comma 7, primo periodo, le parole «dall'art.» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo» e le parole: «per l'anno 2023 di euro
4.000.000 e a decorrere dall'anno 2024 di euro 2.000.000» sono
sostituite dalle seguenti: «di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di
2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
al comma 8, le parole: «euro 6.130.495» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 6.130.425» e le parole: «a decorrere dall'anno» sono
sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno».
All'articolo 20:
al comma 1, le parole: «convertito con modificazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,», le
parole: «sono avviate» sono sostituite dalle seguenti: «siano
avviate» e dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2,» sono
inserite le seguenti: «del presente decreto,»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e,
al secondo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle
seguenti: «non devono derivare»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «politiche
fiscali e sistema tributario,» sono inserite le seguenti: «comprese
l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione
amministrativa a supporto dell'attivita' giudiziaria tributaria,»;
b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita
la seguente:
"d-bis) programmazione e gestione amministrativa
dell'attivita' giudiziaria tributaria nonche' gestione e sviluppo del
sistema informativo della giustizia tributaria e del processo
tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di
beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia
tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi
per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione
amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari;
assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della
magistratura tributaria";
c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola:
"cinque" e' sostituita dalla seguente: "sei".
2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato
allo svolgimento delle attivita' individuate dall'articolo 24, comma
1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
introdotta dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Ferma
restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non
generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia tributaria e'
articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una
posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e
ricerca e 18 uffici dirigenziali non generali, nonche' in 124 uffici
di segreteria delle corti di giustizia tributaria di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello
dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La
dotazione organica dirigenziale del Dipartimento della giustizia
tributaria e' determinata in 4 posti di funzione dirigenziale di
livello generale, di cui un capo del Dipartimento, nonche' in 55
posti di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui 18
presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria e 35 presso gli uffici
territoriali, con corrispondente riduzione dei posti di funzione
dirigenziale del Dipartimento delle finanze nella misura di un
dirigente di livello generale e di 46 dirigenti di livello non
generale. Il contingente di personale non dirigenziale del
Dipartimento della giustizia tributaria e' determinato in 120 unita'
di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento,
di cui 83 unita' dell'area dei funzionari, 31 unita' dell'area degli
assistenti e 6 unita' dell'area degli operatori, nonche' in 2.276
unita' di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle
corti di giustizia tributaria, comprese 72 unita' di personale
amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, individuate, per tipologia di area, nella tabella C
allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16
settembre 2015.
2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del
Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e
delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina
del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale
degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze,
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019,
n. 103, individuati dall'articolo 4, numero 7, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo
1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di
segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo
grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, nonche', sulla
base di apposita intesa, delle attivita' svolte dagli uffici della
Direzione del sistema informativo della fiscalita' del Dipartimento
delle finanze, nelle more della riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-quinquies del
presente articolo.
2-quinquies. Entro il termine e con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla
ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del
personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti,
nonche' all'organizzazione del Dipartimento della giustizia
tributaria.
2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui
ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a
2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 2-bis a 2-quater e al presente comma, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui,
competenza e cassa»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In coerenza con il principio di separazione tra le
funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli 4 e
14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne
l'effettivita', all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 569, lettera b),
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma 7, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 728,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole:
"decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite,
ovunque ricorrono, dalle seguenti: "provvedimento dirigenziale
generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli".
3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 3,5 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 3,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2023".
3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis,
comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' incrementata di
300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti
dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001".
3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione
dell'articolo 49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali
- triennio 2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti
capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di
competenza e di cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, e previa verifica dell'erogazione delle prestazioni di lavoro
straordinario effettuate complessivamente dall'amministrazione.
3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le
specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative
allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo
Ministero, delle attivita' connesse alla Presidenza italiana del G7
nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di
prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle
nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto
collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3-sexies, e'
autorizzato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nel
rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza
il previo esperimento delle procedure di mobilita', con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unita' di personale
da inquadrare nell'area dei funzionari, mediante una procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla
quale e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio
previsto per il profilo professionale di inquadramento e della
conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o
in diritto europeo e internazionale;
b) master di secondo livello in materie giuridiche ed
economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.
3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura
concorsuale di cui al comma 3-septies, da pubblicare entro il 31
luglio 2023, stabilisce:
a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
b) le modalita' di accertamento della conoscenza della lingua
inglese, che costituisce requisito di accesso;
c) lo svolgimento di un esame orale del candidato,
finalizzato anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua
straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione
europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui
al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue;
d) la modalita' di composizione della commissione
esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura.
3-novies. Per le finalita' di cui al comma 3-septies sono
autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui a decorrere dall'anno
2024, per gli oneri assunzionali, nonche' la spesa di 350.937 euro
per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della procedura
concorsuale prevista al medesimo comma 3-septies e 50.937 euro per
gli oneri di funzionamento, e di 10.188 euro annui a decorrere
dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento.
3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui
ai commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a
2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi da 3-bis a 3-novies e al presente comma, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di
competenza e di cassa.
3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026,
al conferimento di cariche negli organi sociali delle societa'
controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come
scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente
interesse nazionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sono esclusi dalla
deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento
pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26».
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni per il
potenziamento e la funzionalita' del Ministero dell'economia e delle
finanze».
All'articolo 21:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «commi 8 e 9» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole:
«all'entrata in vigore del presente provvedimento» sono sostituite
dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente
decreto».
All'articolo 22:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite
dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente»;
al terzo periodo, le parole: «euro 286.200» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 229.609» e le parole: «euro 429.300» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 344.414 annui»;
al comma 3, le parole: «del presente decreto, cessano» sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto cessano»;
al comma 4, le parole: «fondo sviluppo e coesione» sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione» e le
parole: «supporto tecnico operativo» sono sostituite dalle seguenti:
«supporto tecnico-operativo»;
al comma 5, primo periodo, la parola: «implementazione» e'
sostituita dalla seguente: «potenziamento», le parole: «dei ministri,
si articola» sono sostituite dalle seguenti: «dei ministri si
articola» e dopo le parole: «all'articolo 9 del» sono inserite le
seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 6, le parole: «contrasto al dissesto» sono sostituite
dalle seguenti: «contrasto del dissesto»;
al comma 7:
all'alinea, le parole: «comma 6, e'» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 6 e'»;
alla lettera b), le parole: «per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite
dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente» e le parole: «a decorrere» sono
sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire
l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento
delle attivita' volte alla risoluzione delle procedure di infrazione,
a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione
con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a
prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il
coordinamento delle attivita' volte alla risoluzione delle procedure
di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, e' soppressa e le relative
funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7-ter. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
7-bis, presso il Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore
ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di
livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della
dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli
incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo
possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di
cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di 253.572
euro per l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a decorrere dall'anno
2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente
articolo.
7-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-ter, al
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei ministri e' assegnato un ulteriore contingente di trenta unita'
di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della
dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del
Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni,
prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche; il personale del predetto contingente e' collocato fuori
ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo
periodo e' composto da venti unita' equiparate alla categoria A del
contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del
Consiglio dei ministri e da dieci unita' equiparate alla categoria B
del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di
422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro annui a decorrere
dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del
presente articolo.
7-quinquies. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' assegnato il contingente di esperti,
nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, gia' attribuito alla Struttura di missione di
cui al comma 7-bis del presente articolo. Con il decreto di nomina e'
altresi' determinato il trattamento economico per ciascun componente,
in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto
delle competenze e delle responsabilita', nel limite massimo annuo di
75.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi
previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 221.167
euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno
2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente
articolo.
7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non
dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al
comma 7-bis, alla data di cui al medesimo comma 7-bis, sulla base di
provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di
altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si
intende assegnato senza soluzione di continuita' agli uffici di cui
al comma 7-ter nell'ambito del contingente di trenta unita' di cui al
comma 7-quater anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma
7-quater, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le
politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri alle
amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta
data di cui al citato comma 7-bis, della richiesta di revoca dei
provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di
altro analogo istituto, adottati in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, in base ai quali ne e' stata disposta l'assegnazione
alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti gia'
conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al
comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e
7-quinquies, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023
e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate
alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui,
mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione
di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro annui, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
al comma 8, dopo le parole: «del Dipartimento per le politiche
della famiglia» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento per le
politiche europee»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «non derivano» sono
sostituite dalle seguenti: «non devono derivare» e le parole:
«decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto
legislativo»;
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, il quinto periodo e' sostituito dal seguente:
"Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere
attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore
a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a
esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei
requisiti di cui al secondo periodo"».
All'articolo 23:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 2:
alle lettere d) ed e), le parole: «controlli alla
certificazione e commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti:
«controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione»;
alla lettera f), le parole: «all'export» sono sostituite
dalle seguenti: «all'esportazione»;
alla lettera b), numero 2), le parole: «ed e' titolo» sono
sostituite dalle seguenti: «; costituisce titolo»;
alla lettera c), numero 2), le parole: «ed e' titolo» sono
sostituite dalle seguenti: «; costituisce titolo»;
alla lettera d):
all'alinea, le parole: «del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 19,» sono soppresse;
al capoverso «Indici»:
al numero 2, sub-unita' 2.4, le parole: «Coordinamento
richieste» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento delle
richieste»;
al numero 3, sub-unita' 3.2, le parole: «Coordinamento
attivita' istituzionali» sono sostituite dalle seguenti:
«Coordinamento delle attivita' istituzionali»;
al numero 4:
all'alinea, le parole: «controlli alla certificazione e
commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «controlli
relativi alla certificazione e alla commercializzazione»;
alle sub-unita' 4.1, 4.2 e 4.3, le parole: «Coordinamento
controlli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento
dei controlli ufficiali»;
al numero 5, alinea, le parole: «all'export» sono
sostituite dalle seguenti: «all'esportazione»;
al numero 6, sub-unita' 6.3, le parole: «Predisposizione
piani» sono sostituite dalle seguenti: «Predisposizione di piani»;
al numero 7:
all'alinea, le parole: «controlli alla certificazione e
commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «controlli
relativi alla certificazione e alla commercializzazione»;
alla sub-unita' 7.1, le parole: «tenuta dei registri
varietali e e» sono sostituite dalle seguenti: «Tenuta dei registri
varietali e»;
alla sub-unita' 7.2, le parole: «Coordinamento controlli»
sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento dei controlli»;
al numero 8, sub-unita' 8.1, le parole: «art. 53 reg
1107/2010» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 53 del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009,»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'Ente per lo sviluppo
dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.)» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia (EIPLI)», le parole: «del predetto Ente, e'» sono sostituite
dalle seguenti: «del predetto Ente e'», dopo le parole: «alla
stabilizzazione» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e
la parola: «richiesti» e' sostituita dalla seguente: «previsti»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. E' costituita dal 1° gennaio 2024 una societa' per
azioni denominata 'Acque del Sud Spa', il cui capitale sociale
iniziale e' stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite
al Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' trasferirle nel
limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per
cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le
disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di societa'
a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della societa', e
per la restante parte a societa' delle quali abbia il controllo ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della
societa' il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio
sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione e'
composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Il
presidente e due componenti del consiglio di amministrazione sono
nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze; un componente e' nominato dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze; un componente e' nominato dal Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle fmanze; i restanti componenti,
tra i quali e' individuato l'amministratore delegato, sono nominati
dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la rappresentanza legale
della societa' e presiede il consiglio di amministrazione. Il
presidente del collegio sindacale e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze. Lo statuto e' adottato con decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla costituzione della societa'. Nei successivi
sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di
amministrazione. Per quanto non derogato dalle disposizioni del
presente comma, si applicano le nonne sulle societa' per azioni
contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A
decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla societa'
Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10,
con le relative risorse umane e strumentali, nonche' i diritti a
questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da
qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, su
proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, e' operata la
ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di
fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla societa'
Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi
giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima
richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli
utenti della societa' Acque del Sud Spa e' determinata dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre
2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura
idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,
sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei
confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della
gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del
piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore
presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione
dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione
delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre
l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono
dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni
giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a
stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di
cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente
comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale
gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare
il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti
dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione
dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il
commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi
di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente,
unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura
strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle
operazioni di trasferimento al patrimonio della societa' Acque del
Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue
l'attivita' di liquidazione come gestione a stralcio sino alla
conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale e'
estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore
trasmesso al Ministero vigilante".
2-ter. Per la societa' Acque del Sud Spa di cui al comma 11
dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
come sostituito dal comma 2-bis del presente articolo, la
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto tiene
luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per
azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Con apposita convenzione
stipulata dalla societa' Acque del Sud Spa con l'amministrazione
vigilante sono definite le modalita' di trasferimento delle risorse
di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024.
2-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede:
a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero per 2 milioni di euro e l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1,5
milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio;
b) quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge
5 maggio 2009, n. 42»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di accrescere l'efficienza dell'azione
amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle
imprese agricole e nell'attivita' di ricerca in agricoltura, il
numero dei componenti dei consigli di amministrazione dell'Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
(CREA) e' ridotto a tre. I presidenti sono nominati con la procedura
di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste; gli altri componenti sono nominati dal Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di cui
uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome. Gli organi dell'ISMEA e del CREA decadono
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Al fine di assicurare la continuita'
amministrativa, entro venti giorni dalla predetta data, con decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e' nominato un commissario straordinario per ciascun ente. I
commissari straordinari sono scelti tra persone di comprovata
competenza e professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e
indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia.
Dalla data della loro nomina fino all'insediamento dei nuovi organi,
i commissari straordinari esercitano i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio
di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano un piano di
ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e di rilancio
delle attivita' dell'ente e predispongono le occorrenti modifiche
dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che ne regola
l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto e' adottato con
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello
statuto, sono costituiti i nuovi organi. I direttori generali
dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto
dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione nominati
per effetto delle disposizioni del presente comma. Il collegio dei
revisori e' confermato fino alla nomina del nuovo organo»;
alla rubrica, le parole: «e per l'imprenditoria giovanile in
agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'imprenditoria
giovanile in agricoltura e per la riorganizzazione dell'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonche'
costituzione della societa' Acque del Sud Spa».
Nel capo I, dopo l'articolo 23 e' aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis (Disposizioni relative al rilascio di certificazioni
e licenze in materia di commercio internazionale). - 1. All'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la
lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) certificazioni e licenze in materia di commercio
internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora
minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975,
n. 874, e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri,
acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica
CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7
febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla
richiesta".
2. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi
relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come
modificato dal comma 1 del presente articolo».
All'articolo 24:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1.1), le parole: «numero 2),» sono
sostituite dalle seguenti: «numero 2)»:
alla lettera b), numero 2), le parole: «al comma 3 le parole»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3, le parole»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «a Formez PA» sono sostituite
dalle seguenti: «all'associazione FORMEZ PA - Centro servizi,
assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA»;
al secondo periodo, dopo le parole: «da svolgere» sono inserite
le seguenti: «, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» e le parole:
«predetto dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «predetto
Dipartimento»;
al terzo periodo, le parole: «ai fini di incrementare
l'efficienza dell'Associazione e migliorarne la qualita' dei servizi
resi» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di incrementare
l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualita' dei servizi
dalla stessa resi».
All'articolo 25:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «autorizzato a
costituire» sono inserite le seguenti: «nell'anno 2023»;
al comma 2, alinea, primo periodo, le parole: «ENIT S.p.A.
costituisce una societa' in house ai sensi dell'articolo 16 del» sono
sostituite dalle seguenti: «La societa' ENIT S.p.A. e' qualificata
come societa' in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al»;
al comma 4, le parole: «ENIT S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «La societa' ENIT S.p.A.»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «ad ENIT S.p.A.» sono
sostituite dalle seguenti: «alla societa' ENIT S.p.A.»;
al comma 8, le parole: «presso ENIT - Agenzia nazionale per il
turismo» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'ENIT - Agenzia
nazionale del turismo»;
al comma 9, capoverso 4:
all'alinea, le parole: «Ferma l'operativita'» sono sostituite
dalle seguenti: «Ferma restando l'operativita'»;
alla lettera c), le parole: «nell'ambito turismo» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del turismo»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, un efficiente
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto
turistico, presso il Ministero del turismo e' istituito
l'Osservatorio nazionale del turismo. Il Presidente e i componenti
dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del turismo
tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale.
I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono
essere rinnovati per non piu' di una volta. L'Osservatorio, in
raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la
predisposizione di un sistema informativo unificato a livello
nazionale per l'analisi e il monito-raggio delle dinamiche
socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo
sia qualitativo, connesse al turismo per fornire al Ministero un
compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle
opportune strategie di comunicazione, promozione e
commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno
2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 400.000
euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del turismo»;
al comma 10, le parole: «del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «del presente decreto,» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali di livello generale e
non generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui
al comma 9 del presente articolo, all'articolo 8, comma 7, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche
nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima
dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del
turismo da adottare ai sensi del primo periodo del presente comma,
purche' in conformita' ai compiti e all'organizzazione del Ministero
medesimo e in coerenza con le predette disposizioni»;
al comma 11, le parole: «ai commi da 1 a 10» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «parte capitale» sono
sostituite dalle seguenti: «conto capitale».
All'articolo 26:
al comma 1, primo periodo, le parole: «l'implementazione» sono
sostituite dalle seguenti: «il potenziamento», dopo le parole: «una
quota» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole:
«a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere
dall'anno» e le parole: «riconosciuto in favore della» sono
sostituite dalle seguenti: «concesso alla».
All'articolo 27:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 5,» e le parole: «tecnologico del Paese puo'»
sono sostituite dalle seguenti: «tecnologico del Paese, puo'»;
alla lettera b), le parole: «al comma 6 il» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 6, il», le parole: «, prevalente e
dedicata,» sono sostituite dalle seguenti: «prevalente e specifica» e
le parole: «con decreto del Ministero» sono sostituite dalle
seguenti: «con decreto del Ministro»;
al comma 2, le parole: «30 giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Nel capo II, dopo l'articolo 27 e' aggiunto il seguente:
«Art. 27-bis (Disposizioni in materia di atti e documenti della
pubblica amministrazione). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, negli atti e
nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: "razza" e'
sostituito dal seguente: "nazionalita'"».
Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«Allegato 1
(articolo 1, comma 2)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
(articolo 1, comma 3)
Parte di provvedimento in formato grafico
».
All'allegato 3, tabella A, livello di funzione «E», qualifica
«Primo dirigente», colonna «Funzione», le parole: «o di frontiera o
postale e delle comunicazioni vice dirigente» sono sostituite dalle
seguenti: «o di frontiera o postale e delle comunicazioni; vice
dirigente».