LEGGE 21 giugno 2023, n. 74 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22  aprile
2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento  della
capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (23G00088) 
(GU n.143 del 21-6-2023 - Suppl. Ordinario n. 23)
 
 Vigente al: 22-6-2023  
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 22 aprile 2023,  n.  44,  recante  disposizioni
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni  pubbliche,   e'   convertito   in   legge   con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 21 giugno 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  22
  APRILE 2023, N. 44 
 
  All'articolo 1: 
    al  comma  1,  la  parola:  «percentuali»  e'  sostituita   dalla
seguente: «quote»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, le parole: «, che  e'  parte  integrante  del
presente decreto, e» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «annesso  al
presente decreto;»; 
      al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41»; 
    al comma 3: 
      al primo periodo, le parole: «, che  e'  parte  integrante  del
presente  decreto,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «annesso  al
presente decreto»; 
      al terzo periodo, dopo le parole: «ingegneria dei  trasporti  e
meccanica»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'   di   ingegneria
idraulica e ambientale»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. In coerenza con il piano triennale  dei  fabbisogni  di
personale di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e nel rispetto della  dotazione  organica  vigente,  il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a procedere
allo  scorrimento   della   graduatoria   formata   all'esito   della
valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per  titoli
ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non
dirigenziale,  a  tempo  indeterminato,   da   inquadrare   nell'area
funzionale  III,  posizione  economica  F1,  del  comparto   Funzioni
centrali, presso il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca -
codice concorso 01, per il reclutamento di  ottantacinque  unita'  da
inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1,  profilo
di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e
dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, nei limiti  dei  posti  messi  a  concorso  e  delle  originarie
coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e  941,  della
citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo  64,  comma  6-bis,
del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di  cui
al primo periodo puo' essere  avviata,  con  determinazione  adottata
dall'amministrazione,  nel  caso  in   cui,   a   conclusione   dello
svolgimento della  prova  orale,  non  sia  raggiunto  un  numero  di
candidati idonei alla successiva  fase  della  procedura  concorsuale
pari almeno al numero dei posti messi a  concorso  per  lo  specifico
profilo. Alla graduatoria di cui al  presente  comma  si  applica  il
primo  periodo  del  comma  5-ter  dell'articolo   35   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    al comma 4, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
      «b-bis)  le  amministrazioni  centrali  e  le  agenzie  possono
stipulare  convenzioni  volte  a  reclutare  il  personale   di   cui
necessitano  mediante  scorrimento  delle  graduatorie  dei  concorsi
pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in  corso  di
validita'»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  possono  procedere,  in
deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
al  trattenimento  in  servizio  di  personale  dirigenziale  di  cui
all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, in possesso di  specifiche  professionalita'.  Gli  incarichi
riferiti al trattenimento in servizio cessano  in  ogni  caso  al  31
dicembre 2026»; 
    al comma 5, dopo le parole: «una riserva di posti» sono  inserite
le seguenti: «non inferiore al 10 per cento e»; 
    al comma 6,  le  parole:  «presso  ENIT»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «presso l'ENIT»; 
    dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto  legislativo  6
marzo 2017, n. 40, e' sostituito dal seguente: 
      "4. A favore degli operatori volontari che  hanno  concluso  il
servizio civile universale senza demerito e' riservata una quota pari
al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di  personale
non dirigenziale  indetti  dalle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  fermi  restando  i  diritti  dei
soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge  12  marzo
1999, n. 68, e tenuto conto  dei  limiti  previsti  dall'articolo  5,
primo comma,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  e  dall'articolo
52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del  2001.  Se
la riserva di cui al primo periodo non puo' operare  integralmente  o
parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tali frazioni si
cumulano  con  le  riserve  relative  ai  successivi   concorsi   per
l'assunzione di personale non  dirigenziale  banditi  dalla  medesima
amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate  nei  casi  in
cui si procede a ulteriori  assunzioni  attingendo  alla  graduatoria
degli idonei"»; 
    il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
      «10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n.  82,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          "3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo  indeterminato
attraverso modalita' concorsuali, l'Agenzia puo' riservare una  quota
non superiore al  50  per  cento  dei  posti  messi  a  concorso  per
l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari  di
rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b),
in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del
personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera  a),  e  che,  alla
data  di  pubblicazione  del   bando,   abbiano   prestato   servizio
continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia"; 
        b) all'articolo 17, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
          "8.1. Ai fini di  cui  al  comma  8,  l'Agenzia  si  avvale
altresi', sino al 31 dicembre 2023, di un contingente  di  personale,
nel  limite  di  cinquanta  unita',   appartenente   alle   pubbliche
amministrazioni,  alle  autorita'  indipendenti  e  alle  societa'  a
controllo pubblico,  messo  a  disposizione  dell'Agenzia  stessa  su
specifica richiesta e secondo modalita' individuate  d'intesa  con  i
soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono  a
carico  dell'Agenzia  e  ai  fini  del  trattamento  retributivo   si
applicano le disposizioni del regolamento  di  cui  all'articolo  12,
comma 1. Il personale di cui al primo periodo puo' essere inquadrato,
con provvedimento dell'Agenzia adottato  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 3, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  9  dicembre  2021,  n.  223,  nel  ruolo  del
personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non  oltre  il
termine indicato al medesimo primo periodo  del  presente  comma.  Al
relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni,  con
le modalita' e le procedure definite con provvedimento  dell'Agenzia,
adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3,  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  223
del 2021, sulla base di criteri  di  valorizzazione  delle  pregresse
esperienze e anzianita' di servizio, delle competenze acquisite,  dei
requisiti di professionalita' posseduti e dell'impiego  nell'Agenzia.
Al personale inquadrato ai sensi  dei  periodi  terzo  e  quarto  del
presente comma si applicano le disposizioni del  regolamento  di  cui
all'articolo 12,  comma  1,  anche  in  materia  di  opzione  per  il
trattamento previdenziale. Il personale di cui al  comma  8,  lettera
b), gia' inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia,  puo'  essere
reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo  del
presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi  del
citato articolo 5, comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021,  entro  il  31
dicembre 2023, senza effetti retroattivi.  Il  personale  di  cui  al
terzo periodo del presente comma e' computato nel  numero  dei  posti
previsti per la prima operativita' dell'Agenzia, di cui  all'articolo
12, comma 4"»; 
    al comma 11, lettera a), le parole: «, nonche'  per  i  titolari»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' dei titolari»; 
    dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
      «11-bis.  Al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del
sistema giudiziario mediante la semplificazione e  la  riduzione  del
numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai  tribunali  ordinari,  tenuto
conto della proroga disposta, da ultimo, ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.  14,  le  attuali
dotazioni  organiche  del  personale  amministrativo  dei   tribunali
soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere
integrate,  nel  limite  complessivo  della  dotazione  organica  del
Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con  personale
amministrativo gia' assegnato alle medesime circoscrizioni»; 
    al comma 12: 
      al primo periodo, dopo le parole: «per energia» e' inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,» e le  parole:  «in  posizione  di
fuori ruolo,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fuori  ruolo  o  in
posizione di»; 
    e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «All'atto   del
collocamento  fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario»; 
    dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
      «12-bis. All'articolo 20  del  decreto  legislativo  14  maggio
2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  al  comma  1,  primo  periodo,  la  parola:  "dalla"   e'
sostituita dalle seguenti: "da un ufficio dirigenziale di livello non
generale tra quelli della"; 
        b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "il  dirigente  di
livello generale della  Direzione  generale"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "un dirigente  di  livello  non  generale  della  Direzione
generale". 
      12-ter. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvede all'attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  12-bis
nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del  decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla  legge
16 dicembre 2022,  n.  204,  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      12-quater. All'articolo 18, comma 1,  della  legge  4  novembre
2010, n. 183, le parole:  "di  dodici  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di trentasei mesi". 
      12-quinquies.  Al  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) nelle more di una complessiva revisione  della  disciplina
sulla  responsabilita'  amministrativo-contabile,  all'articolo   21,
comma 2, primo periodo, le parole: "30 giugno 2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2024"; 
        b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ",  ad  esclusione  di  quelli  previsti  o
finanziati dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  di  cui  al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12  febbraio  2021,  o  dal  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari,  di  cui  al  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge l° luglio 2021, n. 101". 
      12-sexies.  L'articolo  5,  comma   9,   terzo   periodo,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta  nel  senso  che  la
possibilita' di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche
e le collaborazioni a soggetti gia'  lavoratori  privati  o  pubblici
collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche
per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per  gli  studi
storici e di direttore degli Istituti storici di cui  al  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11  novembre  2005,
n. 255»; 
    al comma 13: 
      all'alinea sono premesse le seguenti  parole:  «Fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,»; 
      alla lettera h), le parole: «a decorrere dall'anno 2024  annui»
sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2024»; 
    al comma 14: 
      all'alinea, le parole: «dal presente articolo» sono  sostituite
dalle seguenti: «dai commi da 1 a 13»; 
      alla lettera b), le parole: «a decorrere dall'anno  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2024»; 
      alla lettera c): 
        all'alinea, le parole: «del  Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del  programma  "Fondi  di
riserva e speciali"»; 
        ai numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), le parole:  «2023
e a» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e»; 
        al numero 11), le  parole:  «2023  e  a  22.350  annui»  sono
sostituite dalle seguenti: «2023 e 22.350 euro annui»; 
        ai numeri 12) e 13, le parole: «2023  e  a»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2023 e»; 
    dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti: 
      «14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  35,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera: 
          "g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia  di
cui all'articolo 12 del decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130"; 
        b) all'articolo 9, comma 1, dopo  le  parole:  "ed  eventuali
altri Ministeri" sono inserite le seguenti: ", agenzie ed enti"; 
        c) all'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
          "5-bis. Le commissioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  sono
integrate con rappresentanti dell'ANSFISA". 
      14-ter.  All'articolo  35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11  luglio  1980,  n.  753,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) al comma 4: 
          1) al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "dello  sviluppo
economico,"  sono  inserite  le  seguenti:   "acquisito   il   parere
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),"; 
          2) al secondo periodo, dopo le parole:  "e  della  salute,"
sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,"; 
          3)  al  terzo  periodo,  le  parole  da:  "per   le   merci
assimilabili"  fino  alla  fine  del  comma  sono  sostituite   dalle
seguenti: "per le merci assimilabili  puo'  altresi'  essere  imposto
l'obbligo  dell'autorizzazione  del  singolo  trasporto,  secondo   i
criteri e le modalita' determinati dall'ANSFISA"; 
        b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole:  "della  tutela
del territorio e del mare," sono inserite le seguenti: "acquisito  il
parere dell'ANSFISA,»; 
        c) al comma 7, alinea, dopo le parole: "del territorio e  del
mare,"   sono   inserite   le   seguenti:   "acquisito   il    parere
dell'ANSFISA,"; 
        d) al comma 12, le parole: "Lo speditore o  il  trasportatore
che violano gli obblighi di  sicurezza  in  capo  agli  stessi  posti
rispettivamente  dal  capitolo  1.4.2.1  e  1.4.2.2  del  RID"   sono
sostituite dalle seguenti: "I soggetti che violano  gli  obblighi  di
sicurezza in capo agli stessi  posti  rispettivamente  dai  paragrafi
1.4.2 e 1.4.3 del RID" ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"L'accertamento delle violazioni e' svolto dai  soggetti  individuati
dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA". 
      14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14
maggio 2019, n. 50, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
        "ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 35". 
      14-quinquies.   Le   amministrazioni   competenti    provvedono
all'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  14-bis  a
14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
      14-sexies.  Dopo   il   comma   7-bis   dell'articolo   6   del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' inserito il seguente: 
        "7-ter. Nell'ambito della sezione  del  Piano  relativa  alla
formazione del personale,  le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1
indicano quali elementi  necessari  gli  obiettivi  e  le  occorrenti
risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale  scopo  disponibili,
prevedendo l'impiego delle risorse proprie  e  di  quelle  attribuite
dallo Stato o dall'Unione europea, nonche' le  metodologie  formative
da adottare in riferimento ai diversi  destinatari.  A  tal  fine  le
amministrazioni di cui al comma  1  individuano  al  proprio  interno
dirigenti e funzionari aventi  competenze  e  conoscenze  idonee  per
svolgere attivita' di formazione con risorse interne e per esercitare
la funzione di docente o di  tutor,  per  i  quali  sono  predisposti
specifici percorsi formativi". 
      14-septies. Nell'ambito della  revisione  della  disciplina  in
materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel  settore
privato, possono essere individuate, con riferimento  alla  quota  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12  marzo  1999,
n. 68, eventuali specifiche riserve  in  favore  delle  categorie  di
persone con disabilita'  per  le  quali  si  riscontra  una  maggiore
difficolta' di inserimento lavorativo». 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1-bis (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale). -  1.
Al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 35: 
          1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
", che puo' essere utilizzato anche per la costituzione dei  comitati
di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma"; 
          2) al comma  5-ter  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Nei concorsi pubblici sono considerati idonei  i  candidati
collocati nella graduatoria finale entro il 20 per  cento  dei  posti
successivi  all'ultimo  di  quelli  banditi.  In  caso  di   rinuncia
all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute  entro  sei
mesi   dall'assunzione,   l'amministrazione   puo'   procedere   allo
scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo"; 
        b) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: 
          "Art. 35.1 (Concorsi su base territoriale). - 1. I concorsi
unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i
bandi di concorso prevedono che ciascun  candidato  possa  presentare
domanda di partecipazione per non piu' di uno dei profili oggetto del
bando e,  rispetto  a  tale  profilo,  per  non  piu'  di  un  ambito
territoriale. 
          2.  L'amministrazione  puo'  coprire  i  posti  di  ciascun
profilo  non  assegnati  in  ciascun  ambito  territoriale,  mediante
scorrimento delle graduatorie degli  idonei  non  vincitori,  per  il
medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il
maggior numero di idonei"; 
        c) all'articolo 35-quater, dopo il comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
          "3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in  deroga  al  comma  1,
lettera a), i bandi di concorso per i  profili  non  apicali  possono
prevedere lo svolgimento della sola prova scritta"; 
        d) all'articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo,  le  parole:
"dall'amministrazione  di   appartenenza"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "dalle amministrazioni". 
      Art. 1-ter (Modifiche all'articolo  3  della  legge  19  giugno
2019,  n.  56,  in  materia  di  compensi  per  i  componenti   delle
commissioni di esame). - 1. All'articolo  3  della  legge  19  giugno
2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al  comma  13,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: "Le regioni e le province autonome, gli enti locali  e  gli
enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio  della
propria  autonomia,  possono  recepire  la  disciplina  dei  compensi
prevista dal presente comma"; 
        b) al comma  14,  dopo  le  parole:  "concorso  pubblico  per
l'accesso a un pubblico impiego" sono inserite le  seguenti:  "presso
le amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001". 
      Art. 1-quater (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande
Progetto  Pompei).  -  1.  Dopo  il  secondo  periodo  del  comma   5
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' inserito il
seguente: "Per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni,  il  direttore
generale di  progetto  e'  coadiuvato  dal  vice  direttore  generale
vicario di cui al comma 1, al quale il direttore generale di progetto
puo'  altresi'  delegare  una  o  piu'  funzioni   amministrative   e
contabili". 
      2. All'articolo 2 del decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 5-ter: 
          1) al primo periodo, le parole da: "assicurare la tutela  e
la valorizzazione del sito archeologico di Pompei" fino a:  "articolo
1 del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e  di
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati  dal
piano di gestione del sito  UNESCO  'Aree  archeologiche  di  Pompei,
Ercolano e Torre  Annunziata',  lo  svolgimento  delle  funzioni  del
direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo
1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91"; 
          2)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "struttura   di
supporto" sono  inserite  le  seguenti:  "al  direttore  generale  di
progetto"; 
          3) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre  2023"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026"; 
          4) al primo periodo sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "e dal 2024 al 2026"; 
          5) il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Ai
relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal  2017
al 2022 e dal 2024 al  2026,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei"; 
          6) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il direttore
generale di progetto assume la denominazione di  'direttore  generale
per il supporto  all'attuazione  dei  programmi'  e  svolge  altresi'
funzioni di  supporto,  raccordo  e  monitoraggio  per  le  attivita'
finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi  di  spesa
nazionali ed europei del Ministero  della  cultura,  con  particolare
riguardo  agli  interventi  previsti  dal  Piano  strategico   Grandi
Progetti  Beni  culturali  e  dal  Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza, che saranno  definite  con  decreto  del  Ministro  della
cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44"; 
        b) al comma 5-quater, le parole:  "per  ciascuno  degli  anni
2020, 2021 e 2022" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  ciascuno
degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026"». 
  All'articolo 2: 
    al comma 2, lettera b), le parole: «del decreto» sono  sostituite
dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto». 
  All'articolo 3: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        "5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di  cui  al  comma  5
quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli
uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni  e
degli enti locali, purche' la  carica  elettiva  non  sia  esercitata
presso il medesimo ente che procede  all'assunzione  e  comunque  nel
rispetto delle risorse stanziate in base  alla  legislazione  vigente
senza aggravio per la finanza pubblica»; 
    al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:  «di  cui  al  primo
periodo» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al  comma  3  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:
«All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",   nonche'
dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del
presente comma"»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis.  Al  fine  di  fronteggiare  adeguatamente  l'emergenza
migratoria  che  sta  interessando  il  territorio   nazionale,   con
particolare riferimento alla regione Calabria, e  di  realizzare  gli
interventi occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee
condizioni di  accoglienza,  anche  con  l'obiettivo  di  incentivare
processi volti a determinare condizioni  di  utile  integrazione  nel
territorio, le amministrazioni comunali interessate sono autorizzate,
anche in deroga alle facolta' assunzionali  previste  a  legislazione
vigente, nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  di  cui  al  comma
3-quinquies a loro assegnate, ad  inquadrare  nelle  relative  piante
organiche, anche in sovrannumero, previo  superamento  di  una  prova
selettiva,  i  tirocinanti  rientranti  nei  percorsi  di  inclusione
sociale rivolti a  disoccupati  gia'  percettori  di  trattamenti  di
mobilita' in deroga, realizzati a  seguito  dell'accordo  quadro  sui
criteri per  l'accesso  agli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  in
Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria  e  le
parti sociali il 7 dicembre  2016,  gia'  utilizzati  dalle  predette
amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al
pubblico impiego. 
      3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis  possono  essere
finalizzati altresi' all'attuazione dei progetti del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza  e  degli  adempimenti  connessi  nonche'  di
interventi e iniziative per fronteggiare il  dissesto  idrogeologico,
con riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa
adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle  attivita'
relative ai predetti progetti, interventi e iniziative. 
      3-quater.  Con   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con  il  Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono individuate le modalita' di attuazione  di  quanto
disposto dai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. 
      3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto  dai  comuni
interessati per le assunzioni previste dai commi 3-bis  e  3-ter,  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per  l'anno  2023  e  di  5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse
sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con  il  Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, sentita la  Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica,  entro  il  31  luglio  2023,  le  esigenze  di   personale
strettamente necessarie all'attuazione  delle  finalita'  di  cui  ai
commi 3-bis e 3-ter, il  cui  costo  non  sia  sostenibile  ai  sensi
dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  a
valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.  Il  comune
beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato  l'importo  del  contributo  non  utilizzato
nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente  comma,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro  annui
a decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30
dicembre 2021, n. 234»; 
    al comma 4, le parole: «di  revisione."»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di revisione»; 
    al comma 5, primo periodo, le parole:  «lettera  a)  e  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)»; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della  Costituzione,  i
regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto
a quelli stabiliti per l'accesso  al  pubblico  impiego  dal  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad  esigenze
di specificita' territoriale. 
      5-ter. Fino al 31 dicembre 2026,  le  regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a  far
data dal 6 aprile 2009,  possono  prevedere,  nei  limiti  dei  posti
disponibili della vigente dotazione organica e  in  coerenza  con  il
piano triennale dei fabbisogni di  cui  all'articolo  6  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi  pubblici
per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva  di  posti
non superiore al 50 per cento da destinare  al  personale  che  abbia
maturato con pieno merito almeno trentasei mesi  di  servizio,  anche
non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici  speciali
per la ricostruzione di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e che sia  stato  assunto  a  tempo  determinato
previo esperimento di procedure selettive e  comparative  a  evidenza
pubblica. Le assunzioni di personale di cui al  presente  comma  sono
effettuate  a  valere  sulle  facolta'   assunzionali   di   ciascuna
amministrazione disponibili a  legislazione  vigente  all'atto  della
stabilizzazione. I  bandi  di  concorso  di  cui  al  presente  comma
prevedono lo svolgimento delle prove di cui  all'articolo  28,  comma
1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del  2001.  Per
il personale non dirigenziale si applicano i criteri e  le  procedure
di cui al comma 5 del presente articolo»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre
2004, n. 311,  la  parola:  "5.000"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"15.000". 
      6-ter. All'articolo 15  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3  e'  aggiunto  il
seguente: 
        "3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere  dal
1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui  al  comma  3  sono
erogati per ulteriori cinque anni". 
      6-quater. All'articolo 16-ter,  comma  9,  primo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  la  parola:
"ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trentasei"». 
      6-quinquies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai  fini
della  determinazione  delle  capacita'  assunzionali  per  gli  anni
2023-2026, puo' computare, per ciascun anno, sia  le  cessazioni  dal
servizio del personale di ruolo  verificatesi  nell'anno  precedente,
sia quelle programmate nel  medesimo  anno,  fermo  restando  che  le
assunzioni  possono  essere  effettuate  soltanto  a  seguito   delle
cessazioni che danno luogo al relativo turn over. 
      6-sexies.  L'Agenzia  interregionale  per  il  fiume  Po   puo'
procedere  ad  assunzioni   attingendo   agli   elenchi   di   idonei
all'assunzione di personale, di cui all'articolo 3-bis, comma 1,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113». 
  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 3-bis (Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, in materia  di  assunzione  di  personale  presso  enti
locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009,
del 2012  e  del  2016).  -  1.  Al  comma  3  dell'articolo  57  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Il personale assunto ai sensi del  presente  comma
non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo  4
della legge 12 marzo 1999, n. 68". 
    Art. 3-ter (Misure per favorire il reclutamento di giovani  nella
pubblica  amministrazione).  -  1.  Fino  al  31  dicembre  2026,  le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento  delle
facolta'  assunzionali  esercitabili,  in  relazione  ai   rispettivi
ordinamenti, ai  sensi  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia,  possono  assumere,  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
determinato di apprendistato di durata  massima  di  trentasei  mesi,
giovani laureati individuati su  base  territoriale  mediante  avvisi
pubblicati  nel  portale  del  reclutamento  (www.inpa.gov.it)  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2,  del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo  9,  comma
28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Con  decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  procedure  per  il
reclutamento, che prevedono una prova  scritta,  la  valutazione  dei
punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa  la
media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione
degli eventuali titoli  di  specializzazione  post  lauream  e  delle
eventuali esperienze professionali  documentate,  conferenti  con  la
tipologia dei posti messi a concorso, nonche' una prova orale in  cui
e'  valutato  il  possesso  delle  competenze  di  cui   all'articolo
35-quater, comma 1, lettera a), secondo periodo, del  citato  decreto
legislativo n. 165 del 2001. A parita' di punteggio e'  preferito  il
candidato piu' giovane di eta'. 
    2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al comma 1
possono   stipulare   convenzioni   non   onerose   con   istituzioni
universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle  universita'
italiane per l'individuazione, attraverso  le  modalita'  di  cui  al
medesimo comma 1, di studenti  di  eta'  inferiore  a  24  anni,  che
abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a
tempo determinato con contratto di formazione e  lavoro,  nel  limite
del  10  per  cento  delle  facolta'  assunzionali  esercitabili,  in
relazione ai rispettivi  ordinamenti,  ai  sensi  delle  disposizioni
legislative  vigenti  in  materia,  in  deroga  a   quanto   previsto
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  stabiliti  altresi'  i
contenuti omogenei delle convenzioni. 
    3. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e  2  e'  inquadrato
nell'area dei funzionari. Alla  scadenza  dei  contratti  di  cui  ai
predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso  al  pubblico
impiego e  della  valutazione  positiva  del  servizio  prestato,  il
rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei
limiti delle facolta'  assunzionali  gia'  utilizzate  ai  sensi  dei
medesimi commi 1 e 2. 
    4. I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego  possono
prevedere che  il  punteggio  del  titolo  di  studio  richiesto  sia
aumentato fino al doppio qualora il titolo  di  studio  medesimo  sia
stato conseguito  nei  cinque  anni  antecedenti  alla  scadenza  del
termine  di  presentazione  della  domanda   di   partecipazione   al
concorso». 
  All'articolo 4: 
    al  comma  2,  le  parole:  «Con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  da  adottare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Con
regolamento adottato con decreto del Presidente della  Repubblica»  e
la parola: «renderli» e' sostituita dalla seguente: «renderle». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1: 
      alla lettera a): 
        al numero 1),  capoverso  2,  lettera  b),  dopo  le  parole:
«un'anzianita'   complessiva»   e'   inserito   il   seguente   segno
d'interpunzione: «,»; 
        al numero 3), capoverso 7, alinea, la parola:  «definite»  e'
sostituita dalla seguente: «definiti»; 
      alla lettera b): 
        all'alinea, le parole: «dal seguente» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai seguenti»; 
        al capoverso 1, la lettera c) e' soppressa; 
        dopo il capoverso 1 e' aggiunto il seguente: 
          «1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b)  del  comma  1
del  presente  articolo   nonche'   quelli   eventualmente   previsti
nell'ambito del decreto di cui all'articolo  420,  comma  7,  possono
essere nominati anche fra soggetti collocati  in  quiescenza  da  non
piu' di  quattro  anni  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  di
concorso»; 
    al comma 3, dopo le parole:  «"e  2021/2022"»  sono  inserite  le
seguenti: «, ovunque ricorrono,»; 
    al comma 8, le parole: «del decreto legislativo» sono  sostituite
dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo»; 
    al comma 10, le parole: «dei commi 5 e 6,» sono sostituite  dalle
seguenti: «dei commi 5 e 6»; 
    al comma 11, le parole: «dalle graduatorie» sono sostituite dalle
seguenti: «a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie» e
le parole: «e dai relativi elenchi aggiuntivi» sono sostituite  dalle
seguenti: «e nei relativi elenchi aggiuntivi,»; 
    al comma 15, primo periodo, le parole:  «nel  corso  di  vigenza»
sono sostituite dalle seguenti: «nel corso della vigenza»; 
    il comma 16 e' sostituito dal seguente: 
      «16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17,  ai  soggetti
di cui al comma 13 non si applica, per l'anno  scolastico  2023/2024,
in ogni caso, la procedura di cui al comma 5»; 
    al comma 17, le parole da: «, per i quali  il  percorso  annuale»
fino a: «sono immessi in ruolo sui» sono sostituite  dalle  seguenti:
«sono assegnatari dei»,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno» ed e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Ai soggetti di cui al primo periodo  si  applicano
le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12»; 
    al comma 18,  le  parole:  «del  Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del  programma  "Fondi  di
riserva e speciali"»; 
    al comma 20, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
        "3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con  riferimento  al
personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria,
a qualunque titolo destinatario di nomina a  tempo  indeterminato  su
ogni tipologia di posto, resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59"»; 
    dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 
      «20-bis. All'articolo 19-quater del  decreto-legge  27  gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
        "1. Nelle more della  definizione  di  una  nuova  disciplina
della mobilita'  interregionale  dei  dirigenti  scolastici  in  sede
contrattuale e in deroga a quella gia' prevista nella medesima  sede,
esclusivamente per le operazioni di  mobilita'  dell'anno  scolastico
2023/2024 e' reso disponibile il 100 per cento del numero  dei  posti
vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del  primo  periodo  non
devono derivare situazioni  di  esubero  di  personale  per  triennio
relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/ 2025 e 2025/2026.  Per
la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli  assensi
degli uffici scolastici  regionali  interessati,  salvo  il  caso  di
diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta  nei
casi di esubero di  cui  al  secondo  periodo  o  per  effetto  della
necessita' di eseguire provvedimenti giurisdizionali  che  dispongono
l'immissione in ruolo nella regione medesima. 
        1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui
al  comma  1,  terzo  periodo,  riguardino  regioni  prive  di  posti
disponibili,  i  soggetti  destinatari  dei  medesimi   provvedimenti
possono essere immessi in  ruolo  in  altra  regione  con  precedenza
rispetto alle altre procedure di immissione  in  ruolo  e,  comunque,
senza  necessita'  di  assenso  da  parte   dell'ufficio   scolastico
regionale della regione di richiesta destinazione". 
        20-ter. I soggetti destinatari  di  provvedimenti  di  revoca
della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente  scolastico,
adottati in esecuzione di provvedimenti  giurisdizionali,  che  hanno
partecipato con riserva al corso intensivo di formazione  indetto  ai
sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88,  lettera  b),  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito  ai  concorsi
per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22  novembre  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del  26
novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione  3
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati  nel  posto  di  lavoro  a
decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti  vacanti,  con  precedenza
rispetto alle operazioni di mobilita' interregionale e di  immissione
in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024,  a  condizione  che  abbiano
superato la prova scritta finale delle  procedure  concorsuali  e  il
relativo periodo di formazione e prova e che abbiano  prestato  senza
demerito, alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, almeno tre anni di servizio  con  contratti  di
dirigente scolastico»; 
    al comma 21, lettera b), le parole: «del decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»; 
    dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti: 
      «21-bis. All'articolo 26, comma  8,  della  legge  23  dicembre
1998, n. 448, il secondo e  il  terzo  periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: "A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere
disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici,  nel  limite
massimo di centocinquanta unita' di  personale,  presso:  a)  enti  e
associazioni  che  svolgono  attivita'  di  prevenzione  del  disagio
psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione  e  reinserimento  di
tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in
tali  casi  possono  concorrere  alle  assegnazioni  i  docenti  e  i
dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi  di
studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309  del  1990;  b)
associazioni professionali del personale direttivo e docente ed  enti
cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le  istituzioni
che svolgono, per loro finalita' istituzionale, attivita'  nel  campo
della formazione e della ricerca educativa e didattica". 
      21-ter. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          "c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia  intervenuta
almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30
giugno 2023"; 
        b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate  altresi'
per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per  potenziare  i
laboratori e le infrastrutture  tecnologicamente  avanzate,  comprese
quelle per la formazione a distanza, utilizzati,  anche  in  via  non
esclusiva, dagli ITS Academy"». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, dopo le parole: «dell'allegato 2»  sono  inserite  le
seguenti: «annesso al presente decreto,»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. E' autorizzata la spesa di euro 1  milione  per  l'anno
2023 e di  euro  1.800.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2024  per
adeguare le retribuzioni del personale di cui  all'articolo  152  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  ai
parametri  di  riferimento  di  cui  all'articolo  157  del  medesimo
decreto. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma,
pari a euro 1 milione per l'anno 2023 e  a  euro  1.800.000  annui  a
decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale»; 
    al comma 5, primo e secondo  periodo,  le  parole:  «a  decorrere
dall'anno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «annui  a   decorrere
dall'anno»; 
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. E' autorizzata, in favore del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro  200.000
annui  a  decorrere  dall'anno  2023  per  il   potenziamento   delle
iniziative  di   formazione   per   il   personale   della   predetta
amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a  euro
200.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
      5-ter. Il Governo e' autorizzato ad apportare  all'articolo  1,
comma 5, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  19  maggio  2010,  n.  95,  le  modifiche  necessarie  ad
incrementare  il  numero  complessivo   degli   uffici   di   livello
dirigenziale non generale nell'ambito  dell'amministrazione  centrale
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
di dieci unita', nonche' a sopprimere  il  primo  periodo  del  comma
8-bis dell'articolo 5 del medesimo decreto. Gli uffici  istituiti  ai
sensi  del  periodo  precedente  sono  assegnati   esclusivamente   a
personale della carriera diplomatica in servizio». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1, capoverso 3-bis, secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«del presente comma» e' inserito il seguente  segno  d'interpunzione:
«,» e le parole: «a decorrere dal» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«annui a decorrere dal»; 
    al comma 2, lettera a), numero 2), la  parola:  «Libro»,  ovunque
ricorre, e' sostituita dalla seguente: «libro» e la parola:  «Titolo»
e' sostituita dalla seguente: «titolo»; 
    al comma 3, le parole:  «dalla  tabelle»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla tabella» e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «annessi al presente decreto». 
  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 7-bis (Disposizioni  in  materia  di  funzioni  di  polizia
forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di
personale ispettivo con compiti  di  polizia  ambientale).  -  1.  Al
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 161, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresi' le  funzioni
di polizia  forestale,  ambientale  e  agroalimentare  ai  sensi  del
decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  177,  fermi  restando  gli
specifici compiti attribuiti in materia dalla  normativa  vigente  ad
altre amministrazioni dello Stato"; 
      b) all'articolo 161, la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:
"Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di  polizia
forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri"; 
      c) dopo l'articolo 161 e' inserito il seguente: 
        "Art. 161-bis (Personale ispettivo  con  compiti  di  polizia
ambientale)  -  1.  Per  le  esigenze  connesse  all'esercizio  delle
funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto
del Ministro della  difesa  e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno,  sono
stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri  generali
per lo svolgimento delle attivita' ispettive, prevedendo il principio
della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione  delle  visite
nei singoli siti o  impianti,  al  fine  di  garantire  la  terzieta'
dell'intervento ispettivo. 
        2. In relazione  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono
individuati: 
          a)  il  personale  incaricato  degli  interventi  ispettivi
svolti ai sensi della vigente normativa  internazionale,  dell'Unione
europea, nazionale e regionale in materia ambientale; 
          b) i requisiti che il  predetto  personale  deve  possedere
nonche' le relative attivita' di formazione e aggiornamento". 
    2. All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  previste  a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
    Art. 7-ter (Potenziamento degli uffici di diretta  collaborazione
del Ministro della  difesa).  -  1.  Il  Ministero  della  difesa  e'
autorizzato ad incrementare di venti unita' di personale, a decorrere
dal 1°  settembre  2023,  il  contingente  degli  uffici  di  diretta
collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1,  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,
come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a  quelli
previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il  quale
e' corrisposto il trattamento economico  onnicomprensivo  determinato
ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per  le
finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata  la  spesa  di  euro
177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno
2024. 
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a  euro
177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere  dall'anno
2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio». 
  All'articolo 8: 
    al comma 1, capoverso 13-sexies, al primo periodo, le parole: «de
La Maddalena» sono sostituite dalle seguenti: «della Maddalena» e, al
secondo   periodo,   dopo   le   parole:   «La   remunerazione    del
sub-commissario» sono inserite le seguenti: «, il cui incarico  cessa
entro il 31 dicembre 2024,»; 
  All'articolo 9: 
    al comma 2, lettera d), numero  1),  la  parola:  «soppressa»  e'
sostituita dalla seguente: «abrogata»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,
dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
        "10-bis. I professori e i ricercatori a tempo  pieno  possono
altresi' assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza
vincolo di subordinazione presso enti  pubblici  o  privati  anche  a
scopo di lucro, purche' siano svolti in regime di  indipendenza,  non
comportino  l'assunzione  di  poteri   esecutivi   individuali,   non
determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza e comunque non comportino detrimento  per  le  attivita'
didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate  dall'universita'
di appartenenza". 
      2-ter. Il primo periodo del  comma  10  dell'articolo  6  della
legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  con  specifico  riferimento  alle
attivita' di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori  e
ai  ricercatori  a  tempo  pieno  e'  consentito  lo  svolgimento  di
attivita' extra-istituzionali realizzate in favore di privati o  enti
pubblici ovvero per  motivi  di  giustizia,  purche'  prestate  senza
vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi
e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214»; 
    al  comma  3,  capoverso  1-bis,  primo   periodo,   le   parole:
«riconosciuta a tassi forfettari,  o  comunque  non  destinata»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «assegnata  con  applicazione  di  tassi
forfetari o comunque non soggetta»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Allo  scopo  di  conseguire  gli  obiettivi  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza per la missione  4,  "Istruzione  e
Ricerca" - componente 2,  "Dalla  ricerca  all'impresa"  -  linea  di
investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato
di infrastrutture di ricerca e innovazione" e di  favorire  l'apporto
delle migliori professionalita' accademiche e di ricerca  nonche'  il
rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31
dicembre 2025 le  universita'  statali  e  non  statali  direttamente
impegnate nel rafforzamento e nella creazione  di  infrastrutture  di
ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture
tecnologiche di  innovazione  possono  procedere,  nell'ambito  delle
relative  disponibilita'  di  bilancio  e  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.  230,  anche
in  deroga  ai  requisiti  temporali  di  stabilita'  ivi   previsti.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
    al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «dirigenti
di ricerca, nonche'» sono sostituite dalle  seguenti:  «dirigenti  di
ricerca nonche'» e le parole: «riconosciuta  a  tassi  forfettari,  o
comunque non destinata» sono sostituite  dalle  seguenti:  «assegnata
con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta»; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. In relazione alle accresciute attivita', anche connesse
all'attuazione degli interventi del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero  dell'universita'
e  della  ricerca  e'  autorizzato  a  rideterminare   la   dotazione
finanziaria   destinata   all'indennita'   accessoria   di    diretta
collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre
2020, n. 165, in misura pari a  1,25  milioni  di  euro  annui.  Alla
copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  comma,
pari a euro 597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio». 
  All'articolo 10: 
    al comma 1, dopo le  parole:  «e'  autorizzata»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 2,  le  parole:  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  sono
sostituite dalle seguenti: «"Fondi di riserva e speciali"». 
  All'articolo 11: 
    al comma 2, le parole: «del programma dei "Fondi» sono sostituite
dalle seguenti: «del programma "Fondi». 
  All'articolo 12: 
    al comma 1, capoverso 3: 
      al secondo periodo, le parole: «o altra analoga posizione» sono
sostituite dalle seguenti: «o in altra analoga posizione»; 
      al  terzo  periodo,  le  parole:  «per  tutta  la  durata   del
collocamento  un   numero   di   posti   nella   dotazione   organica
dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti
equivalente»; 
    al comma 2, terzo periodo, le parole: «Alla  relativa  copertura»
sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al presente comma,
pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a  348.380  euro  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025,» e le parole: «Ministero dell'ambiente  della
sicurezza energetica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica». 
  All'articolo 13: 
    al comma 1, lettera a), dopo le parole: «si avvale» sono inserite
le seguenti: «di personale» e le  parole:  «per  ciascun  ente»  sono
sostituite dalle seguenti: «, per ciascun ente,»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Al fine di meglio coadiuvare l'attivita'  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)  nel  suo
ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi  e
degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
anche mediante la composizione qualificata dell'organo  di  revisione
amministrativo-contabile che garantisca la presenza di  un  esponente
della magistratura contabile  e  di  un  diretto  rappresentante  del
Ministero  vigilante,   all'articolo   17,   comma   35-octies,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  al  secondo  periodo,  dopo  le
parole: "componenti effettivi"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  un
supplente"  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Un
componente effettivo, con funzioni di presidente,  e'  scelto  tra  i
magistrati contabili; sono  scelti  tra  i  dirigenti  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica  un  ulteriore  componente
effettivo, collocato fuori ruolo  per  la  durata  del  mandato,  con
contestuale indisponibilita'  di  un  numero  di  posti  di  funzione
dirigenziale equivalente sul piano  finanziario  presso  il  medesimo
Ministero, e un componente supplente".  Il  decreto  ministeriale  di
nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di
quello attualmente in carica, e' adottato entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto»; 
    alla rubrica, le parole:  «Avvalimento  da  parte  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di  personale  di  ENEA  e
ISPRA» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Avvalimento  di  personale
dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica». 
  All'articolo 14: 
    al comma 1,  lettera  a),  capoverso  1-bis,  primo  periodo,  le
parole: «al comma 1, nonche'» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al
comma 1 del presente articolo nonche'»; 
    al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «annesso
al presente decreto»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis.  Le  risorse   destinate   agli   uffici   di   diretta
collaborazione del Ministero delle imprese e del made in  Italy  sono
incrementate di euro 1.065.831 annui a decorrere  dall'anno  2023.  A
tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui a  decorrere
dall'anno 2023. 
      2-ter. Agli oneri  derivanti  dal  comma  2-bis,  pari  a  euro
1.065.831 annui a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy»; 
    al comma 3: 
      al secondo periodo, le parole: «tabella A dell'Allegato  1  che
costituisce parte integrante del presente  decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «tabella  B  dell'allegato  2  annesso  al  presente
decreto»; 
      il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'Unita' fornisce
supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e  all'Agenzia  italiana  per  la
cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi,
coordina le attivita' di programmazione e  di  indirizzo  svolte  dal
Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche
sulla  salute  globale  e  sulla  politica  sanitaria  internazionale
dell'Italia»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3,  del  decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla  legge
16  dicembre  2022,  n.  204,  e'  autorizzato  a   incrementare   il
contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di
venti unita'. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno  2023
e a euro 400.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Al di fuori del contingente di  personale  di  cui  al  primo
periodo,  possono   essere   assegnati   agli   uffici   di   diretta
collaborazione fino a dieci esperti e  consulenti,  che  svolgono  la
loro attivita' a titolo gratuito»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo  30  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  e'  attribuito  anche  lo
svolgimento  delle  attivita'  finalizzate  alla  prevenzione  e   al
contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei  contratti  aventi  a  oggetto
lavori,  servizi  e  forniture  connessi  all'organizzazione  e  allo
svolgimento   dei   Giochi   olimpici   e    paralimpici    invernali
Milano-Cortina 2026,  secondo  le  procedure  previste  dal  medesimo
articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici  territoriali
del Governo delle  province  interessate  dall'evento  sportivo.  Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della
giustizia,  della  difesa,  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
infrastrutture e dei trasporti  e  per  lo  sport  e  i  giovani,  da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, e'  definita,  nei  limiti
delle risorse finanziarie di cui al presente comma,  la  composizione
della Struttura di cui al primo periodo, che assume la  denominazione
di "Struttura per la prevenzione antimafia", e  sono  individuate  le
aliquote di personale delle amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di  cui  la  stessa  puo'
avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unita' di livello non
dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio  a  carico
del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo e'
collocato fuori ruolo o in posizione di comando o  distacco  o  altro
analogo istituto previsto dai rispettivi  ordinamenti.  All'atto  del
collocamento fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile,  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento, un numero di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario.  Si  applica  l'articolo  70,  comma  12,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Per  le  infrastrutture  e  gli
insediamenti   prioritari   connessi   all'organizzazione   e    allo
svolgimento   dei   Giochi   olimpici   e    paralimpici    invernali
Milano-Cortina 2026 si applicano altresi' le procedure e le modalita'
di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei  contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36.  Al  fine  di
garantire il rispetto dei tempi previsti per la  realizzazione  delle
relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo  39,
comma 9, del citato codice  individua,  attraverso  l'adozione  delle
linee  guida  di  cui  all'articolo  30,  comma   3,   del   predetto
decreto-legge n. 189 del 2016, anche  le  misure  per  accelerare  le
procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione
fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono,
nonche' l'ambito delle attivita' esenti. Per le finalita' di  cui  al
presente comma e' autorizzata la spesa di  euro  165.000  per  l'anno
2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025  e  2026.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. 
      6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  "o  con  la  prescrizione  delle  misure  di   cui
all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011"; 
        b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
          "6-bis. Il direttore della Struttura di  cui  al  comma  1,
quando  accerta  che  i  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa   sono
riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale,  esercita  le
funzioni e i compiti attribuiti al prefetto  ai  sensi  dell'articolo
94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi,
d'intesa con il  prefetto  territorialmente  competente,  del  gruppo
interforze istituito presso la prefettura  competente  per  il  luogo
della sede legale o di residenza, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Alla scadenza del  termine  di  durata
delle misure prescritte ai  sensi  del  citato  articolo  94-bis,  il
direttore della Struttura, ove  accerti,  sulla  base  delle  analisi
formulate dal gruppo  interforze,  il  venir  meno  dell'agevolazione
occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione  mafiosa,
rilascia   un'informazione   antimafia    liberatoria    e    procede
all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di  cui  comma
6"; 
        c) al comma 8, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
          "e-bis) le eventuali misure amministrative  di  prevenzione
collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale"». 
  All'articolo 15: 
    al comma 1, lettere a), b) e c), le parole:  «,  che  costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «annesso al presente decreto»; 
    al comma 2, le parole: «, sono preposti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono preposti»; 
    al comma 3, al primo periodo, le parole: «Con regolamento di  cui
all'articolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con   regolamento
adottato ai sensi dell'articolo» e, al secondo  periodo,  le  parole:
«dalla data di entrata in vigore»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalla data della sua entrata in vigore»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Al fine  di  assicurare  il  regolare  svolgimento  dei
servizi di polizia e' autorizzato, a  decorrere  dall'anno  2023,  lo
scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli  idonei
non vincitori del  concorso,  indetto  con  decreto  del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del  20
maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti  della  Polizia
di Stato riservato ai volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  o
quadriennale ovvero in rafferma annuale in  servizio  o  in  congedo.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma  si  provvede
nell'ambito  delle  ordinarie  facolta'   assunzionali   previste   a
legislazione vigente per l'anno 2023  in  relazione  alle  cessazioni
intervenute entro la data del 31  dicembre  2022  e  nei  limiti  del
relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi  dell'articolo  66,
commi  9-bis  e  10,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
    al comma 5, le parole: «2037, pari a euro» sono sostituite  dalle
seguenti: «2037 e pari a euro» e le parole: «a  decorrere  dal»  sono
sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»; 
    al comma 6, le parole: «2037, pari a euro» sono sostituite  dalle
seguenti: «2037 e pari a euro» e le parole: «a  decorrere  dal»  sono
sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»; 
    al comma 9, le parole: «2032, pari a euro» sono sostituite  dalle
seguenti: «2032 e pari a euro» e le parole: «a  decorrere  dal»  sono
sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»; 
    al comma 10, le parole: «865.434 per l'anno 2023,  pari  a  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «828.567 per l'anno 2023 e a euro»  e
le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a
decorrere dall'anno»; 
    al comma 13, le parole: «2036, pari a euro» sono sostituite dalle
seguenti: «2036 e pari a euro» e le parole: «a  decorrere  dal»  sono
sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»; 
    al  comma  14,  la  parola:  «previsioni»  e'  sostituita   dalla
seguente:  «disposizioni»,  le  parole:  «2026,  pari  a  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «2026 e pari  a  euro»  e  le  parole:  «a
decorrere dal» sono sostituite dalle  seguenti:  «annui  a  decorrere
dall'anno»; 
    al comma 15: 
      alla lettera a), capoverso Art. 19-ter, comma 1: 
        alla lettera c),  le  parole:  «del  medesimo  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo»; 
        alla lettera e), le parole: «fermo restando le previsioni  di
cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando  le
disposizioni dell'articolo»; 
        alla   lettera   g),   dopo   le   parole:   «della   polizia
penitenziaria» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      alla  lettera  b),  le  parole:  «,  che  costituiscono   parte
integrante del presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«annessi al presente decreto»; 
    al comma 16, alinea, al primo periodo, le  parole:  «a  decorrere
dall'anno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «annui  a   decorrere
dall'anno» e, al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «della  polizia
penitenziaria» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 17, le parole: «2041, pari a euro» sono sostituite dalle
seguenti: «2041 e pari a euro» e le parole: «a  decorrere  dal»  sono
sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»; 
    al  comma  18,  la  parola:  «previsioni»  e'  sostituita   dalla
seguente:  «disposizioni»,  le  parole:  «2040,  pari  a  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «2040 e pari  a  euro»  e  le  parole:  «a
decorrere dal» sono sostituite dalle  seguenti:  «annui  a  decorrere
dall'anno»; 
    al comma 19: 
      all'alinea, le parole: «prevenzione  incendi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «prevenzione degli incendi»; 
      alla lettera a): 
        all'alinea, le parole: «616  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 617 unita'»; 
        dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
          «1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n.  1  unita'  nella
qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano
funzioni operative, con contestuale riduzione di n.  1  unita'  nella
qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative»; 
        al  numero  2),  le  parole:  «dei  ruoli  del  ruolo»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dei  ruoli»  e  dopo  le  parole:  «di
dirigente superiore che espleta funzioni operative»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: « ,»; 
      alla lettera e), dopo le parole:  «del  15  novembre  2016»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole:  «e,  per
il rimanente 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, e,  per
il rimanente 30 per cento,» e le parole: «legge 27 novembre 2017,  n.
205» sono sostituite dalle seguenti:  «legge  27  dicembre  2017,  n.
205»; 
      alla lettera o), le parole: «legge 27 novembre  2017,  n.  205»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2017, n. 205»; 
    al comma 20, le parole: «pari a euro 42.691.883 per l'anno  2024,
pari a euro 43.632.839 per l'anno 2025, pari a  euro  53.531.461  per
l'anno 2026, pari a euro 54.215.381 per  l'anno  2027,  pari  a  euro
54.663.051 per l'anno 2028, pari a euro 54.772.069 per  l'anno  2029,
pari a euro 54.986.947 per l'anno 2030, pari a  euro  55.598.295  per
l'anno 2031, pari a euro 55.906.449 per  l'anno  2032,  pari  a  euro
56.034.611 per l'anno 2033, pari a euro 56.084.196 per  l'anno  2034,
pari a euro 56.084.196 per l'anno 2035,  pari  a  euro  56.105.670  a
decorrere dal 2036» sono sostituite  dalle  seguenti:  «pari  a  euro
42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per  l'anno  2025,
pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a  euro  54.296.772  per
l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per  l'anno  2028,  pari  a  euro
54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per  l'anno  2030,
pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a  euro  55.987.840  per
l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per  l'anno  2033,  pari  a  euro
56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035  e
pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036»; 
    al comma 21, le parole: «2026, pari a euro» sono sostituite dalle
seguenti: «2026 e pari a euro» e le parole: «a  decorrere  dal»  sono
sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»; 
    il comma 22 e' sostituito dal seguente: 
      «22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da
1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per
l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025,  a  euro  100.445.933
per  l'anno  2026,  a  euro  108.320.385  per  l'anno  2027,  a  euro
114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per  l'anno  2029,  a
euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031,
a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a  euro  121.698.541  per  l'anno
2033, a euro 121.909.820 per l'anno  2034,  a  euro  121.840.443  per
l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a  euro  123.256.186
per  l'anno  2037,  a  euro  123.353.457  per  l'anno  2038,  a  euro
123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per  l'anno  2040,  a
euro 124.100.556 per  l'anno  2041  e  a  euro  124.111.137  annui  a
decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391  annui  a
decorrere   dall'anno   2024,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662  dell'articolo
1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; 
    al comma 25: 
      al primo periodo, dopo le parole: «e' autorizzata» e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al secondo periodo, le parole: «nel 2032,  e»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nel 2032  e»  e  le  parole:  «e  a  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «e di euro»; 
    al comma 28, le parole: «agli  organici»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «negli organici» e dopo le parole: «di  pubblica  sicurezza
e» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 32, la parola: «soppresso» e' sostituita dalla seguente:
«abrogato»; 
    al comma 34, le  parole:  «dall'anno  2024  all'anno  2026»  sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno  degli  anni  2024,  2025  e
2026» e le parole: «a  decorrere  dall'anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «annui a decorrere dall'anno»; 
    al comma 35, dopo le parole: «dall'articolo 3 del» sono  inserite
le seguenti: «regolamento di cui al»; 
    al comma 36, le parole: «31 e 35» sono sostituite dalle seguenti:
«34 e 35» e le parole: «per euro 450.000 euro» sono sostituite  dalle
seguenti: «per 450.000 euro». 
  All'articolo 16: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), la parola:  «sostitute»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sostituite» e le parole:  «a  decorrere»  sono  sostituite
dalle seguenti: «annui a decorrere»; 
      alla lettera b): 
        al numero 2), le parole: «al  2032,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 2032» e le parole: «a decorrere» sono sostituite  dalle
seguenti: «annui a decorrere»; 
        al numero 3), le parole: «a decorrere» sono sostituite  dalle
seguenti: «annui a decorrere»; 
        al numero 4), la  parola:  «ricorrano»  e'  sostituita  dalla
seguente: «ricorrono» e le  parole:  «a  decorrere»  sono  sostituite
dalle seguenti: «annui a decorrere»; 
        ai numeri 5) e 6), le parole: «a decorrere»  sono  sostituite
dalle seguenti: «annui a decorrere». 
  All'articolo 17: 
    al comma 1: 
      alla lettera d), le parole: «per l'anno 2027,» sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2027 e»; 
      alla lettera e), le parole: «,  che  e'  parte  integrante  del
presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «annesso   al
presente decreto»; 
    al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  «2037,  euro»   sono
sostituite dalle seguenti: «2037 ed euro» e le parole:  «a  decorrere
dall'anno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «annui  a   decorrere
dall'anno»; 
    al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «2028,  euro»   sono
sostituite dalle seguenti: «2028 ed euro», le  parole:  «a  decorrere
dall'anno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «annui  a   decorrere
dall'anno» e le parole: «del Programma Fondi di riserva  e  speciali»
sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"». 
  Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
    «Art.  17-bis  (Disposizioni  per   la   tutela   del   personale
appartenente ai corpi e servizi di polizia locale  nonche'  ai  corpi
forestali della  regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Il comma  1-bis  dell'articolo
19  del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132,  e'  sostituito
dal seguente: 
      "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
comuni diversi da quelli di cui al  medesimo  comma  1  per  i  quali
ricorrono tutti i seguenti requisiti: 
        a) appartenenza  a  una  delle  classi  demografiche  di  cui
all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i),  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
        b)  istituzione,  con  regolamento  comunale  o  con  diverso
provvedimento del  sindaco,  dell'armera  del  corpo  o  servizio  di
polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145,  ovvero,  nel
caso in  cui  le  armi  da  custodire,  comprese  quelle  ad  impulso
elettrico, siano in numero non superiore a quindici,  custodia  delle
stesse  in  appositi  armadi  metallici  aventi  le   caratteristiche
previste dall'articolo 14 del medesimo regolamento di cui al  decreto
del Ministro dell'interno n. 145 del 1987". 
    2. E' in  facolta'  dei  corpi  forestali  della  regione  Friuli
Venezia Giulia e delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
dotare  il  proprio  personale  di  strumenti   di   autodifesa   che
nebulizzano un principio attivo naturale a base di  capsaicina.  Tali
strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio  e
non possono essere impiegati sull'uomo;  essi  sono  individuati  con
decreti  adottati  dai  presidenti,  rispettivamente,  della  regione
Friuli Venezia Giulia e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e del Ministero della  salute.  Con  regolamento
emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i  servizi  per  i
quali il personale e' dotato degli strumenti di autodifesa di cui  al
presente comma, la durata dei corsi di  addestramento  al  loro  uso,
nonche' i termini e  le  modalita'  del  servizio  prestato  con  gli
strumenti medesimi». 
  All'articolo 18: 
    al comma 1, lettera d), dopo le  parole:  «comma  11,  del»  sono
inserite le seguenti: «testo unico di cui al»; 
    al comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  «della  Regione  Valle
d'Aosta» sono sostituite dalle  seguenti:  «da  parte  della  regione
autonoma Valle d'Aosta,»; 
    al comma 3, secondo periodo, le parole: «del  decreto-legge  del»
sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. Al comma 375 dell'articolo 1 della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) alla lettera b-bis) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: "; tali interventi possono accedere alla procedura  ordinaria
relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di  affidamento
dei lavori avviate nel primo semestre 2023"; 
        b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
          "d-bis) limitatamente al secondo semestre,  gli  interventi
beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i  quali  sia
stata presentata domanda di accesso al Fondo  di  cui  al  comma  369
nell'anno 2022, le cui procedure  di  affidamento  dei  lavori  siano
state avviate dal 18 maggio 2022 al 31  dicembre  2022,  nonche'  gli
interventi per i quali sia stata presentata  domanda  di  accesso  al
Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure  di  affidamento  dei
lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno  2023,  e
con riferimento  ai  quali  non  risulta  perfezionata  la  procedura
prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del  Fondo.  Gli
interventi di cui alla presente lettera possono  accedere  al  Fondo,
con le modalita' indicate dal Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato, limitatamente agli importi gia' preassegnati o richiesti
mediante le predette preassegnazioni e domande  di  accesso.  Possono
partecipare, altresi', a tale procedura anche gli interventi relativi
alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente
alla quota lavori". 
      4-ter. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023, n. 41, le parole: "ad ogni titolo  rientranti  fra  i  progetti
PNRR" sono sostituite dalle seguenti:  ",  compresi  quelli  ad  ogni
titolo rientranti fra i progetti PNRR,". 
      4-quater. All'articolo 1, comma 697, della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, le parole: "a valere sulle  risorse  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione  2021-2027"  sono
sostituite dalle seguenti: "mediante corrispondente  riduzione  della
dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2021-2027"; 
        b) al secondo periodo, le parole: "ed e' compresa  nel  Piano
sviluppo e coesione della regione  Calabria"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "in prededuzione dalla quota  da  attribuire  alla  regione
Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027"; 
        c)  e'  aggiunto,  in  fine,  il   seguente   periodo:   "Con
provvedimento della regione Calabria, da  comunicare  entro  quindici
giorni dall'adozione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli
interventi da finanziare, corredati dei rispettivi  codici  unici  di
progetto, nonche'  il  cronoprogramma  procedurale  per  l'attuazione
degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i  sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato"». 
  All'articolo 19: 
    al comma 1: 
      al primo  periodo,  le  parole:  «di  euro  a  decorrere»  sono
sostituite dalle seguenti: «di euro annui a decorrere»; 
      al  secondo  periodo,  le  parole:   «e'   incrementato»   sono
sostituite dalle seguenti: «e' incrementata» e le parole: «di euro  a
decorrere»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  euro   annui   a
decorrere»; 
    al comma 2, primo periodo, le  parole:  «(AGENAS)  di  cui»  sono
sostituite dalle seguenti: «(AGENAS), di  cui»  e  le  parole:  «,  a
decorrere dall'anno 2023, di 2.000.000 di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»; 
    al  comma  3,   primo   periodo,   le   parole:   «afferenti   la
contrattazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «afferenti  alla
contrattazione» e le parole: «del decreto-legge n. 78  del  2010.  .»
sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n.  78  del
2010.»; 
    al comma 4, primo periodo, le parole: «ad essi applicabile»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad esso applicabile»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. All'articolo 24-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio  2021,  n.  69,   le   parole:   "addetto   al   servizio   di
emergenza-urgenza" sono soppresse»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il
comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
        "5-bis. Le universita' e le istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia,
conferiscono a un docente delegato, rispettivamente,  dal  rettore  e
dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio  e  supporto
delle iniziative concernenti l'integrazione nonche'  di  sostegno  ad
azioni specifiche volte a  promuovere  l'inclusione  degli  studenti,
compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno
del   benessere   psicologico,   nell'ambito    dell'universita'    o
dell'istituzione stessa. L'incarico e' conferito a personale  docente
in servizio presso  l'universita'  o  l'istituzione,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico delle medesime"»; 
    al comma 7, primo periodo, le parole «dall'art.» sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo» e le parole: «per l'anno 2023 di euro
4.000.000 e a  decorrere  dall'anno  2024  di  euro  2.000.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di
2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»; 
    al comma 8, le parole: «euro  6.130.495»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 6.130.425» e le parole: «a decorrere dall'anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno». 
  All'articolo 20: 
    al comma  1,  le  parole:  «convertito  con  modificazioni»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,»,  le
parole:  «sono  avviate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «siano
avviate» e dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2,»  sono
inserite le seguenti: «del presente decreto,»; 
    al comma 2, al primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»  e,
al secondo periodo, le parole: «non derivano» sono  sostituite  dalle
seguenti: «non devono derivare»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 23,  comma  2,  dopo  le  parole:  «politiche
fiscali e sistema tributario,» sono inserite le  seguenti:  «comprese
l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione
amministrativa a supporto dell'attivita' giudiziaria tributaria,»; 
        b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d)  e'  inserita
la seguente: 
          "d-bis)   programmazione    e    gestione    amministrativa
dell'attivita' giudiziaria tributaria nonche' gestione e sviluppo del
sistema  informativo  della  giustizia  tributaria  e  del   processo
tributario telematico; gestione delle procedure  di  acquisizione  di
beni e servizi connessi al funzionamento  delle  corti  di  giustizia
tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi
per   il   reclutamento   dei   magistrati   tributari   e   gestione
amministrativa ed  economica  dei  magistrati  e  giudici  tributari;
assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della
magistratura tributaria"; 
        c) all'articolo 25, comma  1,  secondo  periodo,  la  parola:
"cinque" e' sostituita dalla seguente: "sei". 
      2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle  finanze
e' istituito il Dipartimento  della  giustizia  tributaria,  deputato
allo svolgimento delle attivita' individuate dall'articolo 24,  comma
1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
introdotta dal comma 1, lettera  b),  del  presente  articolo.  Ferma
restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello  non
generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza  della
giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia  tributaria  e'
articolato in una direzione generale,  due  direzioni  centrali,  una
posizione di livello dirigenziale generale di  consulenza,  studio  e
ricerca e 18 uffici dirigenziali non generali, nonche' in 124  uffici
di segreteria delle corti di giustizia tributaria di cui  al  decreto
legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545,  di  cui  35  di   livello
dirigenziale non generale  e  89  di  livello  non  dirigenziale.  La
dotazione organica  dirigenziale  del  Dipartimento  della  giustizia
tributaria e' determinata in 4  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello generale, di cui un capo  del  Dipartimento,  nonche'  in  55
posti di funzione dirigenziale di livello non  generale,  di  cui  18
presso  gli  uffici  centrali,  due  a  supporto  del  Consiglio   di
presidenza  della  giustizia  tributaria  e  35  presso  gli   uffici
territoriali, con corrispondente  riduzione  dei  posti  di  funzione
dirigenziale del  Dipartimento  delle  finanze  nella  misura  di  un
dirigente di livello generale  e  di  46  dirigenti  di  livello  non
generale.  Il  contingente  di   personale   non   dirigenziale   del
Dipartimento della giustizia tributaria e' determinato in 120  unita'
di personale amministrativo degli uffici centrali  del  Dipartimento,
di cui 83 unita' dell'area dei funzionari, 31 unita' dell'area  degli
assistenti e 6 unita' dell'area degli  operatori,  nonche'  in  2.276
unita' di personale amministrativo degli uffici di  segreteria  delle
corti di  giustizia  tributaria,  comprese  72  unita'  di  personale
amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, individuate, per  tipologia  di  area,  nella  tabella  C
allegata al decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3
settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  215  del  16
settembre 2015. 
      2-quater. Al fine di  garantire  l'iniziale  funzionamento  del
Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e
delle finanze, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, si  provvede  alla  nomina
del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che  si  avvale
degli uffici dirigenziali di livello generale e  non  generale  della
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle  finanze,
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno  2019,
n. 103, individuati  dall'articolo  4,  numero  7,  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo
1, comma 11, della legge 31 agosto 2022,  n.  130,  degli  uffici  di
segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di  secondo
grado del Dipartimento delle finanze,  individuati  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  31  maggio  2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9  agosto  2022,  nonche',  sulla
base di apposita intesa, delle attivita' svolte  dagli  uffici  della
Direzione del sistema informativo della fiscalita'  del  Dipartimento
delle  finanze,  nelle  more  della  riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze ai  sensi  del  comma  2-quinquies  del
presente articolo. 
      2-quinquies. Entro  il  termine  e  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla  conseguente
riorganizzazione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  alla
ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del
personale dirigenziale e delle aree tra  i  differenti  Dipartimenti,
nonche'   all'organizzazione   del   Dipartimento   della   giustizia
tributaria. 
      2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui
ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a
2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi  da  2-bis  a  2-quater  e  al  presente  comma,  il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui,
competenza e cassa»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. In coerenza con il  principio  di  separazione  tra  le
funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli  4  e
14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  per  assicurarne
l'effettivita', all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo  1,  comma  569,  lettera  b),
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma  7,  del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo  1,  comma  728,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  le  parole:
"decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite,
ovunque  ricorrono,  dalle  seguenti:   "provvedimento   dirigenziale
generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli". 
      3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 3,5 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 3,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2023". 
      3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis,
comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e'  incrementata  di
300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
      3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
tali  enti  e  organismi  restano  fermi  gli  adempimenti   previsti
dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165  del
2001". 
      3-sexies.  A  decorrere   dall'anno   2023,   in   applicazione
dell'articolo 49, comma 7,  del  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali
- triennio 2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022,  possono  essere  disposte,  con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  del
Ministro competente, le  variazioni  di  bilancio  tra  i  pertinenti
capitoli di spesa di ciascuno stato  di  previsione,  in  termini  di
competenza e di cassa, nel  rispetto  del  limite  di  spesa  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75, e previa verifica dell'erogazione  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario effettuate complessivamente dall'amministrazione. 
      3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  per  le
specifiche e straordinarie esigenze di  interesse  pubblico  relative
allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro  del  medesimo
Ministero, delle attivita' connesse alla Presidenza italiana  del  G7
nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali,  in  fase  di
prima applicazione  delle  disposizioni  contrattuali  relative  alle
nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  di  cui  al  comma  3-sexies,   e'
autorizzato, in aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali  e  nel
rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere,  anche  senza
il previo esperimento delle procedure di mobilita', con contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unita'  di  personale
da  inquadrare  nell'area  dei  funzionari,  mediante  una  procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esame  orale  per  l'accesso  alla
quale e' richiesto il  possesso,  oltre  che  del  titolo  di  studio
previsto per  il  profilo  professionale  di  inquadramento  e  della
conoscenza della lingua inglese, anche di  almeno  uno  dei  seguenti
requisiti: 
        a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche  o
in diritto europeo e internazionale; 
        b)  master  di  secondo  livello  in  materie  giuridiche  ed
economiche concernenti il diritto europeo e internazionale. 
      3-octies.  Il  bando  di  selezione  relativo  alla   procedura
concorsuale di cui al comma 3-septies,  da  pubblicare  entro  il  31
luglio 2023, stabilisce: 
        a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti; 
        b) le modalita' di accertamento della conoscenza della lingua
inglese, che costituisce requisito di accesso; 
        c)  lo  svolgimento  di  un  esame   orale   del   candidato,
finalizzato anche ad  accertare  la  conoscenza  di  un'altra  lingua
straniera scelta dal candidato tra le  lingue  ufficiali  dell'Unione
europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui
al Quadro comune europeo  di  riferimento  per  la  conoscenza  delle
lingue; 
        d)   la   modalita'   di   composizione   della   commissione
esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura. 
      3-novies. Per le finalita'  di  cui  al  comma  3-septies  sono
autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2024, per gli oneri assunzionali, nonche' la spesa  di  350.937  euro
per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della  procedura
concorsuale prevista al medesimo comma 3-septies e  50.937  euro  per
gli oneri di funzionamento,  e  di  10.188  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento. 
      3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui
ai  commi  3-ter,  3-quater  e  3-septies,  pari  complessivamente  a
2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni
di cui ai commi da 3-bis a 3-novies e al presente comma, il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in  termini   di
competenza e di cassa. 
      3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto fino al 31  dicembre  2026,
al conferimento  di  cariche  negli  organi  sociali  delle  societa'
controllate da amministrazioni centrali dello Stato  che  hanno  come
scopo unicamente  la  realizzazione  di  un  progetto  di  preminente
interesse nazionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sono esclusi  dalla
deroga di cui al primo periodo coloro  che  accedono  al  trattamento
pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26». 
    la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Disposizioni  per  il
potenziamento e la funzionalita' del Ministero dell'economia e  delle
finanze». 
  All'articolo 21: 
    al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «commi  8  e  9»  e'
inserito  il  seguente  segno  d'interpunzione:  «,»  e  le   parole:
«all'entrata in vigore del presente  provvedimento»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto». 
  All'articolo 22: 
    al comma 1: 
      al secondo  periodo,  le  parole:  «per  tutta  la  durata  del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente»; 
      al terzo periodo, le parole:  «euro  286.200»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 229.609»  e  le  parole:  «euro  429.300»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 344.414 annui»; 
    al comma 3, le  parole:  «del  presente  decreto,  cessano»  sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto cessano»; 
    al  comma  4,  le  parole:  «fondo  sviluppo  e  coesione»   sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione» e le
parole: «supporto tecnico operativo» sono sostituite dalle  seguenti:
«supporto tecnico-operativo»; 
    al comma  5,  primo  periodo,  la  parola:  «implementazione»  e'
sostituita dalla seguente: «potenziamento», le parole: «dei ministri,
si  articola»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  ministri  si
articola» e dopo le parole: «all'articolo 9  del»  sono  inserite  le
seguenti: «regolamento di cui al»; 
    al comma 6, le parole: «contrasto al  dissesto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «contrasto del dissesto»; 
    al comma 7: 
      all'alinea, le parole: «comma  6,  e'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 6 e'»; 
      alla  lettera  b),  le  parole:  «per  tutta  la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero  di  posti  equivalente»  e  le  parole:  «a  decorrere»  sono
sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»; 
    dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
      «7-bis. Al fine di rafforzare le  azioni  dirette  a  prevenire
l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e  il  coordinamento
delle attivita' volte alla risoluzione delle procedure di infrazione,
a decorrere dalla data stabilita con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la  Struttura  di  missione
con il compito di  attivare  tutte  le  possibili  azioni  dirette  a
prevenire l'insorgere del  contenzioso  europeo  e  a  rafforzare  il
coordinamento delle attivita' volte alla risoluzione delle  procedure
di infrazione, istituita  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
luglio 2006 e da ultimo confermata con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, e' soppressa  e  le  relative
funzioni sono attribuite al Dipartimento  per  le  politiche  europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
      7-ter. Per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma
7-bis,  presso  il  Dipartimento  per  le  politiche  europee   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  sono  istituiti  un  ulteriore
ufficio dirigenziale di livello generale e due  ulteriori  uffici  di
livello dirigenziale non generale, con conseguente  incremento  della
dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  Gli
incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al  primo  periodo
possono essere conferiti, in sede di prima  applicazione  e  comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di
cui all'articolo 19, commi 5-bis e  6,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la  spesa  di  253.572
euro per l'anno 2023 e di 608.572 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies  del  presente
articolo. 
      7-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma  7-ter,  al
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del  Consiglio
dei ministri e' assegnato un ulteriore contingente di  trenta  unita'
di personale non dirigenziale, con  corrispondente  incremento  della
dotazione organica del personale di  prestito  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  proveniente  da  pubbliche  amministrazioni,
prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche; il personale del predetto contingente e' collocato fuori
ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di  cui  al  primo
periodo e' composto da venti unita' equiparate alla categoria  A  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e da dieci unita' equiparate alla categoria  B
del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.  All'atto  del
collocamento  fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. A tale fine e' autorizzata  la  spesa  massima  di
422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies  del
presente articolo. 
      7-quinquies. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  e'  assegnato  il  contingente  di  esperti,
nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 303, gia' attribuito alla Struttura di missione di
cui al comma 7-bis del presente articolo. Con il decreto di nomina e'
altresi' determinato il trattamento economico per ciascun componente,
in base alla fascia professionale  di  appartenenza  e  tenuto  conto
delle competenze e delle responsabilita', nel limite massimo annuo di
75.000  euro  per  singolo  incarico,   al   lordo   dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a   carico
dell'amministrazione, e nel limite di spesa  complessivo  di  221.167
euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies  del  presente
articolo. 
      7-sexies. In sede  di  prima  applicazione,  il  personale  non
dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione  di  cui  al
comma 7-bis, alla data di cui al medesimo comma 7-bis, sulla base  di
provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione  di
altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti,  si
intende assegnato senza soluzione di continuita' agli uffici  di  cui
al comma 7-ter nell'ambito del contingente di trenta unita' di cui al
comma 7-quater anche ai sensi e per  gli  effetti  di  cui  al  comma
7-quater, salva comunicazione, effettuata  dal  Dipartimento  per  le
politiche europee della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  alle
amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni  dalla  predetta
data di cui al citato comma 7-bis,  della  richiesta  di  revoca  dei
provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione  di
altro  analogo  istituto,  adottati  in  conformita'  ai   rispettivi
ordinamenti, in base ai quali ne  e'  stata  disposta  l'assegnazione
alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi  di  esperti  gia'
conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui  al
comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. 
      7-septies. Agli oneri derivanti dai  commi  7-ter,  7-quater  e
7-quinquies, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023
e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede: 
        a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate
alla Struttura di missione  di  cui  al  comma  7-bis  a  valere  sul
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
        b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui,
mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di  missione
di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro  annui,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; 
    al comma 8, dopo le parole: «del Dipartimento  per  le  politiche
della famiglia» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento per le
politiche europee»; 
    al comma 9, secondo  periodo,  le  parole:  «non  derivano»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «non  devono  derivare»  e  le  parole:
«decreto legislativo» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  decreto
legislativo»; 
    dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
      «9-bis.  All'articolo  50,  comma  11,  del  decreto-legge   24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41, il quinto periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Nell'ambito della dotazione complessiva del  Nucleo  possono  essere
attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non  superiore
a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una  sola  volta,  a
esperti  estranei  alla  pubblica  amministrazione  in  possesso  dei
requisiti di cui al secondo periodo"». 
  All'articolo 23: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), capoverso 2: 
        alle  lettere  d)  ed  e),   le   parole:   «controlli   alla
certificazione e commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti:
«controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione»; 
        alla lettera f),  le  parole:  «all'export»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'esportazione»; 
      alla lettera b), numero 2), le  parole:  «ed  e'  titolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «; costituisce titolo»; 
      alla lettera c), numero 2), le  parole:  «ed  e'  titolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «; costituisce titolo»; 
      alla lettera d): 
        all'alinea, le parole: «del decreto  legislativo  2  febbraio
2021, n. 19,» sono soppresse; 
        al capoverso «Indici»: 
          al numero 2,  sub-unita'  2.4,  le  parole:  «Coordinamento
richieste»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Coordinamento  delle
richieste»; 
          al numero 3,  sub-unita'  3.2,  le  parole:  «Coordinamento
attivita'   istituzionali»   sono    sostituite    dalle    seguenti:
«Coordinamento delle attivita' istituzionali»; 
          al numero 4: 
          all'alinea, le parole:  «controlli  alla  certificazione  e
commercializzazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «controlli
relativi alla certificazione e alla commercializzazione»; 
          alle sub-unita' 4.1, 4.2 e 4.3, le  parole:  «Coordinamento
controlli ufficiali» sono sostituite dalle  seguenti:  «Coordinamento
dei controlli ufficiali»; 
          al  numero  5,  alinea,  le   parole:   «all'export»   sono
sostituite dalle seguenti: «all'esportazione»; 
          al numero 6, sub-unita' 6.3,  le  parole:  «Predisposizione
piani» sono sostituite dalle seguenti: «Predisposizione di piani»; 
          al numero 7: 
          all'alinea, le parole:  «controlli  alla  certificazione  e
commercializzazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «controlli
relativi alla certificazione e alla commercializzazione»; 
          alla  sub-unita'  7.1,  le  parole:  «tenuta  dei  registri
varietali e e» sono sostituite dalle seguenti: «Tenuta  dei  registri
varietali e»; 
          alla sub-unita' 7.2, le parole:  «Coordinamento  controlli»
sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento dei controlli»; 
          al numero 8,  sub-unita'  8.1,  le  parole:  «art.  53  reg
1107/2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «articolo   53   del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009,»; 
    al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'Ente per lo  sviluppo
dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia  (E.I.P.L.I.)»  sono
sostituite   dalle   seguenti:    «dell'Ente    per    lo    sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,  Lucania  e
Irpinia (EIPLI)», le parole: «del predetto Ente, e'» sono  sostituite
dalle seguenti:  «del  predetto  Ente  e'»,  dopo  le  parole:  «alla
stabilizzazione» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e
la parola: «richiesti» e' sostituita dalla seguente: «previsti»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
        "11. E' costituita dal  1°  gennaio  2024  una  societa'  per
azioni denominata 'Acque  del  Sud  Spa',  il  cui  capitale  sociale
iniziale e' stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite
al Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' trasferirle  nel
limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel  limite  del  30  per
cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo  le
disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di  societa'
a partecipazione pubblica, di cui al decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale  della  societa',  e
per la restante parte a societa' delle quali abbia  il  controllo  ai
sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile.  Sono  organi  della
societa' il presidente, il consiglio di amministrazione, il  collegio
sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione  e'
composto da sette membri di cui uno con funzioni  di  presidente.  Il
presidente e due componenti del  consiglio  di  amministrazione  sono
nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; un componente e' nominato dal Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; un componente  e'  nominato  dal  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto  con
il Ministro dell'economia e  delle  fmanze;  i  restanti  componenti,
tra i quali e' individuato l'amministratore delegato,  sono  nominati
dall'assemblea dei soci. Il presidente ha  la  rappresentanza  legale
della  societa'  e  presiede  il  consiglio  di  amministrazione.  Il
presidente  del  collegio  sindacale  e'   designato   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze. Lo statuto e' adottato con decreto del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
entro trenta giorni dalla costituzione della societa'. Nei successivi
sessanta  giorni  sono  nominati  i  componenti  del   consiglio   di
amministrazione. Per  quanto  non  derogato  dalle  disposizioni  del
presente comma, si applicano  le  nonne  sulle  societa'  per  azioni
contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A
decorrere dalla data di costituzione sono  trasferite  alla  societa'
Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma  10,
con le relative risorse umane e  strumentali,  nonche'  i  diritti  a
questo attribuiti in forza di  provvedimenti  concessori,  liberi  da
qualsiasi vincolo e a titolo originario.  Con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  su
proposta  del  commissario  liquidatore  dell'EIPLI,  e'  operata  la
ricognizione delle  risorse  da  trasferire.  Tutti  i  contratti  di
fornitura idrica del soppresso Ente  sono  trasferiti  alla  societa'
Acque del Sud Spa e sono  rinnovati  entro  i  successivi  centoventi
giorni  con  l'inserimento  di  una  clausola  di  garanzia  a  prima
richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da  applicare  agli
utenti della societa' Acque del Sud Spa e' determinata dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente, in  accordo  con  quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  20
luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre
2012. Fatto salvo  quanto  previsto  per  i  contratti  di  fornitura
idrica, i rapporti giuridici attivi  e  passivi,  anche  processuali,
sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente  nei
confronti dell'Ente posto  in  liquidazione  o  nei  confronti  della
gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione  del
piano di riparto di cui  al  comma  10.  Il  commissario  liquidatore
presenta il piano di riparto e il  bilancio  finale  di  liquidazione
dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva.  Fino  all'adozione
delle misure  di  cui  al  presente  comma  e,  comunque,  non  oltre
l'esecuzione del  piano  di  riparto  previsto  dal  comma  10,  sono
dichiarate  improcedibili  le  procedure  esecutive   e   le   azioni
giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della  successiva  gestione  a
stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di
cui al comma 10 fino all'adozione delle misure  di  cui  al  presente
comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata  dall'attuale
gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare
il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche  nei  confronti
dei terzi. Al fine di accelerare le  procedure  per  la  liquidazione
dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere,  agevolando  il
commissario liquidatore nella definizione degli  accordi  transattivi
di cui al comma 10, i crediti e i  debiti  sorti  in  capo  all'Ente,
unitamente  ai  beni  immobili  diversi  da  quelli   aventi   natura
strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle
operazioni di trasferimento al patrimonio della  societa'  Acque  del
Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue
l'attivita' di  liquidazione  come  gestione  a  stralcio  sino  alla
conclusione dell'esecuzione del piano di riparto,  con  la  quale  e'
estinto  definitivamente  con  decreto  del  commissario  liquidatore
trasmesso al Ministero vigilante". 
      2-ter. Per la societa' Acque del Sud Spa di  cui  al  comma  11
dell'articolo  21  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
come  sostituito  dal  comma  2-bis   del   presente   articolo,   la
pubblicazione della legge di conversione del presente  decreto  tiene
luogo degli adempimenti in materia di costituzione  di  societa'  per
azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Con apposita  convenzione
stipulata dalla societa' Acque  del  Sud  Spa  con  l'amministrazione
vigilante sono definite le modalita' di trasferimento  delle  risorse
di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024. 
      2-quater. Alla copertura degli oneri derivanti  dall'attuazione
del comma 2-bis, pari a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  si
provvede: 
        a) quanto a 3,5  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del
bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito  del  programma  "Fondi  di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero  per  2  milioni  di  euro  e  l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  per  1,5
milioni  di  euro.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio; 
        b) quanto a 1,5  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della  legge
5 maggio 2009, n. 42»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis.  Al  fine  di   accrescere   l'efficienza   dell'azione
amministrativa  nella  gestione  degli  strumenti  di  sostegno  alle
imprese agricole e  nell'attivita'  di  ricerca  in  agricoltura,  il
numero dei componenti dei consigli di  amministrazione  dell'Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio
per la ricerca  in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia  agraria
(CREA) e' ridotto a tre. I presidenti sono nominati con la  procedura
di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste;  gli   altri   componenti   sono   nominati   dal   Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di cui
uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle  regioni  e
delle province autonome. Gli organi dell'ISMEA e  del  CREA  decadono
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente   decreto.   Al   fine   di   assicurare   la    continuita'
amministrativa, entro venti giorni dalla predetta data,  con  decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste e' nominato un commissario straordinario per ciascun ente.  I
commissari  straordinari  sono  scelti  tra  persone  di   comprovata
competenza e  professionalita'  nonche'  di  indiscussa  moralita'  e
indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita'  e  garanzia.
Dalla data della loro nomina fino all'insediamento dei nuovi  organi,
i  commissari  straordinari  esercitano  i  poteri  di  ordinaria   e
straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio
di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano  un  piano  di
ristrutturazione dell'organizzazione  amministrativa  e  di  rilancio
delle attivita' dell'ente e  predispongono  le  occorrenti  modifiche
dello  statuto  e  di  ogni  altro  atto  dell'ente  che  ne   regola
l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto e'  adottato  con
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  dello
statuto,  sono  costituiti  i  nuovi  organi.  I  direttori  generali
dell'ISMEA  e  del  CREA  attualmente  in  carica  decadono  all'atto
dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione nominati
per effetto delle disposizioni del presente comma.  Il  collegio  dei
revisori e' confermato fino alla nomina del nuovo organo»; 
    alla rubrica, le parole:  «e  per  l'imprenditoria  giovanile  in
agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «,  per  l'imprenditoria
giovanile in agricoltura e per la riorganizzazione  dell'Istituto  di
servizi per il mercato agricolo alimentare e  del  Consiglio  per  la
ricerca in agricoltura  e  l'analisi  dell'economia  agraria  nonche'
costituzione della societa' Acque del Sud Spa». 
  Nel capo I, dopo l'articolo 23 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 23-bis (Disposizioni relative al rilascio di certificazioni
e licenze in materia di commercio internazionale). - 1.  All'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  la
lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      "b)  certificazioni  e  licenze   in   materia   di   commercio
internazionale e di detenzione di  esemplari  di  fauna  e  di  flora
minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di  Washington  sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975,
n. 874, e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, tramite le  unita'  specializzate  dell'Arma  dei  carabinieri,
acquisito, quando previsto, il parere della  Commissione  scientifica
CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma  5,  della  legge  7
febbraio 1992, n. 150, che  si  esprime  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta". 
    2. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi  e  passivi
relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11,  comma
1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177,  come
modificato dal comma 1 del presente articolo». 
  All'articolo 24: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), numero 1.1),  le  parole:  «numero  2),»  sono
sostituite dalle seguenti: «numero 2)»: 
      alla lettera b), numero 2), le parole: «al comma 3  le  parole»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3, le parole»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, le parole:  «a  Formez  PA»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «all'associazione  FORMEZ  PA  -  Centro   servizi,
assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA»; 
      al secondo periodo, dopo le parole: «da svolgere» sono inserite
le seguenti:  «,  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» e le parole:
«predetto dipartimento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «predetto
Dipartimento»; 
      al  terzo  periodo,  le  parole:  «ai  fini   di   incrementare
l'efficienza dell'Associazione e migliorarne la qualita' dei  servizi
resi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  fine  di  incrementare
l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualita'  dei  servizi
dalla stessa resi». 
  All'articolo 25: 
    al comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «autorizzato  a
costituire» sono inserite le seguenti: «nell'anno 2023»; 
    al comma 2,  alinea,  primo  periodo,  le  parole:  «ENIT  S.p.A.
costituisce una societa' in house ai sensi dell'articolo 16 del» sono
sostituite dalle seguenti: «La societa' ENIT  S.p.A.  e'  qualificata
come societa' in house ai sensi dell'articolo 16 del testo  unico  in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al»; 
    al comma 4,  le  parole:  «ENIT  S.p.A.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «La societa' ENIT S.p.A.»; 
    al comma 6, primo periodo,  le  parole:  «ad  ENIT  S.p.A.»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla societa' ENIT S.p.A.»; 
    al comma 8, le parole: «presso ENIT - Agenzia  nazionale  per  il
turismo» sono sostituite dalle seguenti:  «presso  l'ENIT  -  Agenzia
nazionale del turismo»; 
    al comma 9, capoverso 4: 
      all'alinea, le parole: «Ferma l'operativita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ferma restando l'operativita'»; 
      alla  lettera  c),  le  parole:  «nell'ambito   turismo»   sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del turismo»; 
    dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
      «9-bis. Al fine di  realizzare,  ai  sensi  dell'articolo  117,
secondo  comma,  lettera  r),  della  Costituzione,   un   efficiente
coordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati
dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale   nel   comparto
turistico,   presso   il   Ministero   del   turismo   e'   istituito
l'Osservatorio nazionale del turismo. Il Presidente  e  i  componenti
dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del  turismo
tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione  professionale.
I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre  anni  e  possono
essere rinnovati per  non  piu'  di  una  volta.  L'Osservatorio,  in
raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la
predisposizione  di  un  sistema  informativo  unificato  a   livello
nazionale  per  l'analisi  e   il   monito-raggio   delle   dinamiche
socio-economiche e tecnologiche, sotto il  profilo  sia  quantitativo
sia qualitativo, connesse al turismo  per  fornire  al  Ministero  un
compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle
opportune    strategie     di     comunicazione,     promozione     e
commercializzazione  dell'offerta  turistica.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di  400.000  euro  per  l'anno
2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
      9-ter. Agli oneri derivanti dal comma  9-bis,  pari  a  400.000
euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del turismo»; 
    al comma 10, le parole: «del presente  decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del presente decreto,» ed e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali di livello  generale  e
non generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui
al comma 9 del  presente  articolo,  all'articolo  8,  comma  7,  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo  8,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono  essere  conferiti  anche
nel  caso  in  cui  le  procedure  di  nomina  siano  avviate   prima
dell'adozione del regolamento di  organizzazione  del  Ministero  del
turismo da adottare ai sensi del primo periodo  del  presente  comma,
purche' in conformita' ai compiti e all'organizzazione del  Ministero
medesimo e in coerenza con le predette disposizioni»; 
    al comma 11, le parole: «ai commi da  1  a  10»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al comma 1»  e  le  parole:  «parte  capitale»  sono
sostituite dalle seguenti: «conto capitale». 
  All'articolo 26: 
    al comma 1, primo periodo, le  parole:  «l'implementazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «il potenziamento», dopo le  parole:  «una
quota» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole:
«a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a  decorrere
dall'anno»  e  le  parole:  «riconosciuto  in  favore   della»   sono
sostituite dalle seguenti: «concesso alla». 
  All'articolo 27: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), le parole: «al comma 5» sono sostituite  dalle
seguenti: «al comma 5,» e le parole:  «tecnologico  del  Paese  puo'»
sono sostituite dalle seguenti: «tecnologico del Paese, puo'»; 
      alla lettera b), le parole: «al comma  6  il»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «al  comma  6,  il»,  le  parole:  «,  prevalente  e
dedicata,» sono sostituite dalle seguenti: «prevalente e specifica» e
le  parole:  «con  decreto  del  Ministero»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «con decreto del Ministro»; 
    al comma 2, le parole: «30 giorni dall'entrata  in  vigore  della
presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto». 
  Nel capo II, dopo l'articolo 27 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 27-bis (Disposizioni in materia di atti e  documenti  della
pubblica amministrazione). - 1. A decorrere dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, negli atti  e
nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: "razza"  e'
sostituito dal seguente: "nazionalita'"». 
    Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
 
                                                          «Allegato 1 
                                                (articolo 1, comma 2) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
                                                (articolo 1, comma 3) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                                   ». 
 
    All'allegato 3, tabella A, livello  di  funzione  «E»,  qualifica
«Primo dirigente», colonna «Funzione», le parole: «o di  frontiera  o
postale e delle comunicazioni vice dirigente» sono  sostituite  dalle
seguenti: «o di frontiera  o  postale  e  delle  comunicazioni;  vice
dirigente».